Articolo 159
          Procedimento di autorizzazione in via transitoria

  1.   Fino   all'approvazione  dei  piani  paesaggistici,  ai  sensi
dell'articolo   156   ovvero   ai  sensi  dell'articolo  143,  ed  al
conseguente   adeguamento   degli   strumenti  urbanistici  ai  sensi
dell'articolo   145,   l'amministrazione   competente   al   rilascio
dell'autorizzazione   prevista   dall'articolo   146,  comma  2,  da'
immediata  comunicazione  alla  soprintendenza  delle  autorizzazioni
rilasciate,  trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato
nonche'  le  risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La
comunicazione  e'  inviata  contestualmente  agli  interessati, per i
quali  costituisce  avviso  di inizio di procedimento, ai sensi e per
gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  2.   L'amministrazione   competente  puo'  produrre  una  relazione
illustrativa  degli accertamenti indicati dall'articolo 146, comma 5.
L'autorizzazione  e'  rilasciata o negata entro il termine perentorio
di  sessanta  giorni  dalla relativa richiesta e costituisce comunque
atto  distinto e presupposto della concessione edilizia o degli altri
titoli  legittimanti  l'intervento  edilizio.  I  lavori  non possono
essere  iniziati  in  difetto  di  essa.  In  caso  di  richiesta  di
integrazione  documentale o di accertamenti il termine e' sospeso per
una  sola  volta  fino  alla  data  di ricezione della documentazione
richiesta  ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
Si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del
decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495.
  3.  Il  Ministero  puo'  in  ogni caso annullare, con provvedimento
motivato,  l'autorizzazione  entro  i sessanta giorni successivi alla
ricezione della relativa, completa documentazione.
  4.  Decorso  inutilmente  il  termine  indicato  al comma 2 e' data
facolta'   agli   interessati  di  richiedere  l'autorizzazione  alla
competente  soprintendenza,  che  si  pronuncia  entro  il termine di
sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza,
corredata   dalla   documentazione  prescritta,  e'  presentata  alla
competente   soprintendenza   e   ne   e'   data  comunicazione  alla
amministrazione  competente.  In  caso  di  richiesta di integrazione
documentale  o  di  accertamenti  il  termine e' sospeso per una sola
volta  fino  alla  data  di  ricezione della documentazione richiesta
ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
  5.  Per  i  beni  che  alla  data di entrata in vigore del presente
codice siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
1-quinquies  del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con
modificazioni  nella  legge  8 agosto 1985, n. 431 e pubblicati nella
Gazzetta   Ufficiale   in   data   anteriore  al  6  settembre  1985,
l'autorizzazione prevista dal comma 1 e dagli articoli 146 e 147 puo'
essere concessa solo dopo l'approvazione dei piani paesaggistici.
 
          Note all'art. 159:
              -  Per  la legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota
          all'art. 146.
              -  Il  decreto  ministeriale  13 giugno  1994,  n. 495,
          recante   il   "Regolamento   concernente  disposizioni  di
          attuazione  degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990,
          n.   241,  riguardanti  i  termini  e  i  responsabili  dei
          procedimenti",  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla
          Gazzetta   Ufficiale   n.  187  dell'11 agosto  1994,  come
          modificato  dall'art.  3 del decreto ministeriale 19 giugno
          2002,  n.  165,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180
          del 2 agosto 2002, dispone:
              "Art.  6  (Termine  finale  del  procedimento).  - 1. I
          termini  per la conclusione dei procedimenti si riferiscono
          alla  data  di adozione del provvedimento, ovvero, nel caso
          di   provvedimenti   recettizi,   alla   data   in  cui  il
          destinatario ne riceve comunicazione.
              2.  Ove  nel  corso del procedimento talune fasi, al di
          fuori  delle  ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della
          legge  7 agosto  1990,  n.  241,  siano  di  competenza  di
          amministrazioni  diverse  dall'amministrazione  per  i beni
          culturali  e  ambientali il termine finale del procedimento
          deve  intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari
          per  l'espletamento  delle  fasi  stesse.  A  tale  fine le
          amministrazioni   interessate  verificano  d'intesa,  entro
          sessanta   giorni   dall'entrata  in  vigore  del  presente
          regolamento,  la congruita', per eccesso o per difetto, dei
          tempi  previsti,  nell'ambito  del  termine  finale, per il
          compimento  delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti
          la  non  congruita'  del termine finale, il Ministero per i
          beni  culturali  e  ambientali  provvede,  nella prescritta
          forma  regolamentare,  alla  variazione del termine, a meno
          che lo stesso non sia fissato dalla legge.
              3.  I  termini  di  cui  ai  commi  1 e 2 costituiscono
          termini   massimi   e   la   loro   scadenza   non  esonera
          l'amministrazione   dall'obbligo  di  provvedere  con  ogni
          sollecitudine,   fatta   salva   ogni   altra   conseguenza
          dell'inosservanza del termine.
              4.   Nei   casi   in   cui   il  controllo  sugli  atti
          dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo,
          il  periodo  di  tempo  relativo  alla  fase d'integrazione
          dell'efficacia  del  provvedimento non e' computato ai fini
          del  termine  di  conclusione del procedimento. In calce al
          provvedimento  soggetto  a  controllo  il  responsabile del
          procedimento   indica   l'organo  competente  al  controllo
          medesimo  e  i  termini,  ove previsti, entro cui lo stesso
          deve essere esercitato.
              5.   Ove   non   sia   diversamente   disposto,  per  i
          procedimenti  di  modifica di provvedimenti gia' emanati si
          applicano   gli  stessi  termini  finali  indicati  per  il
          procedimento principale.
              6.   Quando   la   legge   preveda   che   la   domanda
          dell'interessato   si   intenda  respinta  o  accolta  dopo
          l'inutile   decorso   di   un   determinato   tempo   dalla
          presentazione  della  domanda  stessa,  il termine previsto
          dalla  legge  o  dal  regolamento  per  la  formazione  del
          silenzio-rifiuto   o   del   silenzio-assenso   costituisce
          altresi'  il  termine entro il quale l'amministrazione deve
          adottare   la   propria  determinazione.  Quando  la  legge
          stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o
          di  silenzio-rifiuto,  i  termini  contenuti  nelle tabelle
          allegate   si   intendono   integrati   o   modificati   in
          conformita'.
              6-bis.  Qualora,  in  sede  di  istruttoria,  emerga la
          necessita'  di ottenere chiarimenti o di acquisire elementi
          integrativi   di   giudizio,   ovvero   di   procedere   ad
          accertamenti   di   natura  tecnica,  il  responsabile  del
          procedimento  ne  da'  immediata  comunicazione ai soggetti
          indicati  all'art.  4,  comma  1,  nonche',  ove opportuno,
          all'amministrazione  che  ha trasmesso la documentazione da
          integrare.  In  tal caso, il termine per la conclusione del
          procedimento  e'  interrotto,  per  una sola volta e per un
          periodo  non  superiore  a  trenta giorni, dalla data della
          comunicazione  e riprende a decorrere dal ricevimento della
          documentazione  o  dall'acquisizione delle risultanze degli
          accertamenti tecnici.
              -  L'art. 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985,
          n.  312, recante: "Disposizioni urgenti per la tutela delle
          zone  di  particolare  interesse  ambientale.  Integrazione
          dell'art.  82  del  decreto del Presidente della Repubblica
          24 luglio   1977,   n.   616",  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  152  del  29 giugno  1985  e convertito, con
          modificazioni,   nella   legge   8 agosto   1985,  n.  431,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 197 del 22 agosto
          1985, dispone:
              "Art. 1-quinquies. - 1. Le aree e i beni individuati ai
          sensi  dell'art.  2  del  decreto ministeriale 21 settembre
          1984   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  265  del
          26 settembre  1984,  sono  inclusi  tra  quelli  in  cui e'
          vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani
          di   cui  al  precedente  art.  1-bis,  ogni  modificazione
          dell'assetto   del   territorio,  nonche'  qualsiasi  opera
          edilizia,  con  esclusione degli interventi di manutenzione
          ordinaria,  straordinaria,  di  consolidamento statico e di
          restauro  conservativo che non alterino lo stato dei luoghi
          e l'aspetto esteriore degli edifici".