Art. 209. 
                (Disposizioni di carattere generale) 
 
  Per i dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e
per i loro familiari il trattamento di quiescenza e' erogato a carico
del Fondo pensioni istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418. 
  Al fondo pensioni sono iscritti obbligatoriamente i  dipendenti  di
ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nonche' quelli
non di ruolo assunti in servizio per un periodo non  inferiore  a  un
anno. 
  Per il personale inquadrato nei ruoli  ferroviari  per  effetto  di
disposizioni  legislative,  continuano  ad  applicarsi,  per   quanto
riguarda l'iscrizione al  Fondo  pensioni,  le  rispettive  norme  di
inquadramento. 
  Il Fondo pensioni e' dotato di un patrimonio costituito: 
    con le somme rappresentanti, al 31  dicembre  1908,  i  patrimoni
della Cassa pensioni del consorzio di mutuo soccorso e  dell'istituto
di previdenza di cui alla legge 24 marzo 1907, n. 132; 
    con gli avanzi di gestione del Fondo stesso; 
    con altre entrate per titoli diversi. 
  Il  patrimonio  di  cui   sopra   e'   custodito   e   amministrato
gratuitamente dalla Cassa depositi e prestiti  e  le  relative  somme
possono essere investite in titoli di Stato o garantiti dallo  Stato,
in mutui al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato e negli altri modi stabiliti dalla legge. 
  Sulle somme investite  in  mutui  al  personale  ferroviario  viene
corrisposto, a carico della "gestione dei  mutui  al  personale"  del
bilancio  dell'Azienda   autonoma   delle   ferrovie   dello   Stato,
l'interesse annuo del cinque per cento. 
  Alle spese del Fondo pensioni si  provvede  con  le  entrate  dello
stesso Fondo e con un contributo dello Stato. 
  Le spese, le entrate e il contributo di cui sopra sono  evidenziati
in apposito paragrafo del titolo "gestioni speciali ed autonome"  del
bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.