Art. 114 
 
            Esito delle prove di verifica di conformita' 
           (art. 29, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1.  L'organo  di  verifica,  sulla  base  delle   prove   e   degli
accertamenti di cui all'art. 113,  tenuto  conto  delle  osservazioni
dell'esecutore,  propone  alla  stazione  appaltante,  con   apposito
verbale, l'accettazione delle forniture sottoposte a verifica, ovvero
il loro rifiuto quando risultino non  rispondenti  alle  prescrizioni
tecniche e alle condizioni contrattuali.