Art. 114 Esito delle prove di verifica di conformita' (art. 29, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 1. L'organo di verifica, sulla base delle prove e degli accertamenti di cui all'art. 113, tenuto conto delle osservazioni dell'esecutore, propone alla stazione appaltante, con apposito verbale, l'accettazione delle forniture sottoposte a verifica, ovvero il loro rifiuto quando risultino non rispondenti alle prescrizioni tecniche e alle condizioni contrattuali.