Art. 183 
 
 
                        (Finanza di progetto) 
 
  1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di  pubblica
utilita', ivi inclusi quelli relativi alle  strutture  dedicate  alla
nautica  da  diporto,  inseriti  negli  strumenti  di  programmazione
formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla  base
della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti,  finanziabili
in  tutto  o  in  parte  con  capitali  privati,  le  amministrazioni
aggiudicatrici  possono,  in  alternativa  all'affidamento   mediante
concessione ai  sensi  della  parte  III,  affidare  una  concessione
ponendo  a  base  di  gara  il  progetto  di  fattibilita',  mediante
pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione  di  offerte
che contemplino l'utilizzo di risorse  totalmente  o  parzialmente  a
carico dei soggetti proponenti. In ogni caso  per  le  infrastrutture
afferenti le opere in linea, e' necessario che le  relative  proposte
siano ricomprese negli  strumenti  di  programmazione  approvati  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  2. Il  bando  di  gara  e'  pubblicato  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 130, secondo l'importo dei
lavori,  ponendo  a  base  di  gara  il  progetto   di   fattibilita'
predisposto  dall'amministrazione  aggiudicatrice.  Il  progetto   di
fattibilita' da porre a base di gara e' redatto dal  personale  delle
amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei  requisiti  soggettivi
necessari per  la  sua  predisposizione  in  funzione  delle  diverse
professionalita' coinvolte nell'approccio  multidisciplinare  proprio
del progetto di fattibilita'. In  caso  di  carenza  in  organico  di
personale idoneamente qualificato, le amministrazioni  aggiudicatrici
possono affidare la redazione del progetto di fattibilita' a soggetti
esterni, individuati con le procedure previste dal  presente  codice.
Gli oneri connessi all'affidamento di attivita'  a  soggetti  esterni
possono essere ricompresi nel quadro economico dell'opera. 
  3.  Il  bando,  oltre  al  contenuto  previsto  dall'articolo   142
specifica: 
  a) che  l'amministrazione  aggiudicatrice  ha  la  possibilita'  di
richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di
apportare al progetto definitivo, da questi presentato, le  modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, anche
al fine del  rilascio  delle  concessioni  demaniali  marittime,  ove
necessarie, e che, in tal caso,  la  concessione  e'  aggiudicata  al
promotore  solo  successivamente  all'accettazione,   da   parte   di
quest'ultimo, delle modifiche  progettuali  nonche'  del  conseguente
eventuale adeguamento del piano economico-finanziario; 
  b) che, in caso di mancata accettazione da parte del  promotore  di
apportare modifiche  al  progetto  definitivo,  l'amministrazione  ha
facolta' di chiedere progressivamente ai  concorrenti  successivi  in
graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare  al  progetto
definitivo presentato dal promotore alle stesse  condizioni  proposte
al promotore e non accettate dallo stesso. 
  4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate
con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa  di  cui
all'articolo 95. 
  5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 95, l'esame delle proposte
e' esteso agli aspetti relativi alla qualita' del progetto definitivo
presentato,  al  valore  economico  e  finanziario  del  piano  e  al
contenuto  della  bozza  di  convenzione.  Per  quanto  concerne   le
strutture dedicate alla nautica da diporto, l'esame e la  valutazione
delle proposte  sono  svolti  anche  con  riferimento  alla  maggiore
idoneita' dell'iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli
interessi  pubblici  alla  valorizzazione  turistica   ed   economica
dell'area interessata, alla tutela del paesaggio  e  dell'ambiente  e
alla sicurezza della navigazione. 
  6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di  importanza  loro
attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione  comparativa
tra le diverse proposte. La pubblicazione  del  bando,  nel  caso  di
strutture destinate alla nautica da diporto, esaurisce gli  oneri  di
pubblicita' previsti per  il  rilascio  della  concessione  demaniale
marittima. 
  7. Il disciplinare di gara,  richiamato  espressamente  nel  bando,
indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento
da  realizzare,  la  destinazione  urbanistica,  la  consistenza,  le
tipologie del servizio da gestire,  in  modo  da  consentire  che  le
proposte siano presentate secondo presupposti omogenei. 
  8. Alla procedura sono ammessi solo  i  soggetti  in  possesso  dei
requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando  altri
soggetti, ferma restando l'assenza dei motivi di  esclusione  di  cui
all'articolo 80. 
  9. Le offerte devono contenere un progetto definitivo, una bozza di
convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto
di credito o da  societa'  di  servizi  costituite  dall'istituto  di
credito stesso ed iscritte nell'elenco  generale  degli  intermediari
finanziari, ai sensi dell'articolo 106  del  decreto  legislativo  1º
settembre 1993, n. 385, o da  una  societa'  di  revisione  ai  sensi
dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939,  n.  1966,  nonche'  la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e
dare conto del preliminare coinvolgimento  di  uno  o  piu'  istituti
finanziatori nel progetto. Il piano  economico-finanziario,  oltre  a
prevedere il rimborso delle spese sostenute  per  la  predisposizione
del  progetto  di  fattibilita'  posto  a  base  di  gara,  comprende
l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte,
comprensivo  anche  dei  diritti  sulle  opere  dell'ingegno  di  cui
all'articolo 2578 del  codice  civile.  L'importo  complessivo  delle
spese di cui al periodo precedente non puo' superare il 2,5 per cento
del  valore  dell'investimento,  come  desumibile  dal  progetto   di
fattibilita' posto a base di gara. Nel caso  di  strutture  destinate
alla nautica da diporto, il  progetto  definitivo  deve  definire  le
caratteristiche qualitative e funzionali  dei  lavori  ed  il  quadro
delle esigenze  da  soddisfare  e  delle  specifiche  prestazioni  da
fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed
i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti  che
il progetto puo' avere sull'ambiente e deve essere integrato  con  le
specifiche  richieste  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti con propri decreti. 
  10. L'amministrazione aggiudicatrice: 
  a) prende in esame  le  offerte  che  sono  pervenute  nei  termini
indicati nel bando; 
  b) redige una graduatoria e nomina promotore  il  soggetto  che  ha
presentato la migliore offerta; la nomina  del  promotore  puo'  aver
luogo anche in presenza di una sola offerta; 
  c) pone in  approvazione  il  progetto  definitivo  presentato  dal
promotore, con le modalita' indicate all'articolo 27, anche  al  fine
del successivo rilascio della concessione  demaniale  marittima,  ove
necessaria. In tale  fase  e'  onere  del  promotore  procedere  alle
modifiche  progettuali  necessarie  ai  fini  dell'approvazione   del
progetto, nonche' a tutti gli ad empimenti di  legge  anche  ai  fini
della valutazione di impatto  ambientale,  senza  che  cio'  comporti
alcun compenso aggiuntivo, ne' incremento delle spese  sostenute  per
la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario; 
  d) quando il  progetto  non  necessita  di  modifiche  progettuali,
procede direttamente alla stipula della concessione; 
  e) qualora il promotore non accetti di modificare il  progetto,  ha
facolta' di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi  in
graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal
promotore  alle  stesse  condizioni  proposte  al  promotore  e   non
accettate dallo stesso. 
  11. La stipulazione del  contratto  di  concessione  puo'  avvenire
solamente a seguito della  conclusione,  con  esito  positivo,  della
procedura  di  approvazione   del   progetto   definitivo   e   della
accettazione delle modifiche  progettuali  da  parte  del  promotore,
ovvero del diverso  concorrente  aggiudicatario.  Il  rilascio  della
concessione demaniale marittima, ove necessaria, avviene  sulla  base
del progetto  definitivo,  redatto  in  conformita'  al  progetto  di
fattibilita' approvato. 
  12. Nel caso in cui risulti  aggiudicatario  della  concessione  un
soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento,
a carico dell'aggiudicatario, dell'importo  delle  spese  di  cui  al
comma 9, terzo periodo. 
  13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 93
e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura  pari  al  2,5
per  cento  del  valore  dell'investimento,  come  desumibile   dallo
progetto  di  fattibilita'  posto  a  base  di  gara.   Il   soggetto
aggiudicatario e' tenuto a prestare la  cauzione  definitiva  di  cui
all'articolo 103. Dalla data di inizio dell'esercizio  del  servizio,
da parte del concessionario e' dovuta una cauzione a  garanzia  delle
penali relative al  mancato  o  inesatto  adempimento  di  tutti  gli
obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi
nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di  esercizio
e con le modalita' di cui all'articolo 103; la mancata  presentazione
di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. 
  14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,  e  successive
modificazioni. 
  15. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni
aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di
lavori  pubblici  o  di  lavori  di  pubblica  utilita',  incluse  le
strutture dedicate  alla  nautica  da  diporto,  non  presenti  negli
strumenti   di    programmazione    approvati    dall'amministrazione
aggiudicatrice  sulla  base  della  normativa  vigente.  La  proposta
contiene un progetto di fattibilita', una bozza  di  convenzione,  il
piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui  al
comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del
servizio e della gestione.  Nel  caso  di  strutture  destinate  alla
nautica da diporto, il progetto  di  fattibilita'  deve  definire  le
caratteristiche qualitative e funzionali  dei  lavori  e  del  quadro
delle esigenze  da  soddisfare  e  delle  specifiche  prestazioni  da
fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto  e
i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti  che
il progetto puo' avere sull'ambiente e deve essere integrato  con  le
specifiche  richieste  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti  con  propri  decreti.   Il   piano   economico-finanziario
comprende l'importo delle  spese  sostenute  per  la  predisposizione
della  proposta,  comprensivo   anche   dei   diritti   sulle   opere
dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La  proposta
e'  corredata  dalle  autodichiarazioni  relative  al  possesso   dei
requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all'articolo 103,
e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura  dell'importo  di
cui al comma 9,  terzo  periodo,  nel  caso  di  indizione  di  gara.
L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine  perentorio
di  tre  mesi,  la  fattibilita'   della   proposta.   A   tal   fine
l'amministrazione  aggiudicatrice  puo'  invitare  il  proponente  ad
apportare al progetto di fattibilita' le modifiche necessarie per  la
sua  approvazione.  Se  il  proponente  non  apporta   le   modifiche
richieste, la proposta non puo'  essere  valutata  positivamente.  Il
progetto di fattibilita' eventualmente modificato, e' inserito  negli
strumenti   di    programmazione    approvati    dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa  vigente  ed  e'  posto  in
approvazione  con  le  modalita'  previste  per   l'approvazione   di
progetti; il proponente e' tenuto ad apportare le eventuali ulteriori
modifiche chieste in sede di approvazione del progetto;  in  difetto,
il progetto si intende non approvato.  Il  progetto  di  fattibilita'
approvato e' posto  a  base  di  gara,  alla  quale  e'  invitato  il
proponente. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice puo'  chiedere
ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali
varianti al progetto. Nel bando e' specificato che il promotore  puo'
esercitare il diritto  di  prelazione.  I  concorrenti,  compreso  il
promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8,
e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano
economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al  comma
9,  primo  periodo,  la  specificazione  delle  caratteristiche   del
servizio e della gestione, nonche' le eventuali varianti al  progetto
di fattibilita'; si applicano i  commi  4,  5,  6,  7  e  13.  Se  il
promotore non risulta aggiudicatario, puo' esercitare, entro quindici
giorni  dalla  comunicazione  dell'aggiudicazione,  il   diritto   di
prelazione e divenire aggiudicatario se  dichiara  di  impegnarsi  ad
adempiere alle obbligazioni  contrattuali  alle  medesime  condizioni
offerte   dall'aggiudicatario.   Se   il   promotore   non    risulta
aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al  pagamento,
a  carico  dell'aggiudicatario,  dell'importo  delle  spese  per   la
predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il
promotore esercita  la  prelazione,  l'originario  aggiudicatario  ha
diritto al pagamento, a  carico  del  promotore,  dell'importo  delle
spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al  comma
9. 
  16. La proposta di cui al comma 15, primo periodo, puo' riguardare,
in alternativa alla concessione,  la  locazione  finanziaria  di  cui
all'articolo 187. 
  17. Possono presentare le  proposte  di  cui  al  comma  15,  primo
periodo, i soggetti in possesso dei requisiti  di  cui  al  comma  8,
nonche' i soggetti con i requisiti per  partecipare  a  procedure  di
affidamento di contratti pubblici anche per servizi di  progettazione
eventualmente associati o consorziati con  enti  finanziatori  e  con
gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica
utilita' rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo  1,  comma
1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le
camere  di   commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura,
nell'ambito degli scopi di utilita' sociale  e  di  promozione  dello
sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono  aggregarsi  alla
presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di  cui
al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale. 
  18. Al fine di assicurare adeguati livelli  di  bancabilita'  e  il
coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano  in
quanto compatibili le disposizioni contenute all'articolo 185. 
  19. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 15 e 17,  i  soggetti
che hanno presentato le proposte possono recedere dalla  composizione
dei proponenti in ogni fase della procedura fino  alla  pubblicazione
del bando di gara purche' tale  recesso  non  faccia  venir  meno  la
presenza dei requisiti  per  la  qualificazione.  In  ogni  caso,  la
mancanza  dei  requisiti  in  capo  a   singoli   soggetti   comporta
l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validita' della
proposta,  a  condizione  che  i  restanti  componenti  posseggano  i
requisiti necessari per la qualificazione. 
  20. Ai sensi  dell'articolo  2  del  presente  codice,  per  quanto
attiene alle strutture dedicate alla nautica da diporto, le regioni e
le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  adeguano  la  propria
normativa ai principi previsti dal presente articolo. 
 
          Note all'art. 183 
              - Si riporta l'articolo 106 del decreto legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in  materia
          bancaria e creditizia): 
              "Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari) 
              1.   L'esercizio    nei    confronti    del    pubblico
          dell'attivita'  di  concessione  di   finanziamenti   sotto
          qualsiasi forma e' riservato agli  intermediari  finanziari
          autorizzati, iscritti in  un  apposito  albo  tenuto  dalla
          Banca d'Italia. 
              2.  Oltre  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1   gli
          intermediari finanziari possono: 
              a) emettere moneta elettronica e  prestare  servizi  di
          pagamento a condizione che  siano  a  cio'  autorizzati  ai
          sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti  nel
          relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento  a
          condizione  che  siano  a   cio'   autorizzati   ai   sensi
          dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel  relativo
          albo; 
              b) prestare servizi di investimento se  autorizzati  ai
          sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24
          febbraio 1998, n. 58; 
              c) esercitare le altre attivita' a  loro  eventualmente
          consentite  dalla  legge  nonche'  attivita'   connesse   o
          strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate  dalla
          Banca d'Italia. 
              3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Banca d'Italia, specifica il contenuto  delle  attivita'
          indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze  ricorra
          l'esercizio nei confronti del pubblico.". 
              - Si riporta l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939,
          n.  1966  (Disciplina  delle  societa'  fiduciarie   e   di
          revisione): 
              "Art. 1 
              Sono societa' fiduciarie e di revisione e sono soggette
          alla presente legge quelle  che,  comunque  denominate,  si
          propongono,   sotto   forma   di   impresa,   di   assumere
          l'amministrazione   dei   beni   per   conto   di    terzi,
          l'organizzazione e la revisione contabile di aziende  e  la
          rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni. 
              Sono escluse dalla competenza delle societa' di cui  al
          comma  precedente  le  funzioni  di  sindaco  di   societa'
          commerciale,  di  curatore  di  fallimento  e   di   perito
          giudiziario in materia civile  e  penale  e  in  genere  le
          attribuzioni di carattere strettamente personale  riservate
          dalle leggi vigenti esclusivamente agli iscritti negli albi
          professionali e speciali. 
              Le norme della presente legge si applicano  anche  alle
          societa' estere le quali,  mediante  succursali  o  stabili
          rappresentanze nel territorio del  Regno,  svolgano  alcuna
          delle  attivita'  prevedute  dal  primo  comma  di   questo
          articolo.". 
              - Si riporta l'articolo 2578 del Codice civile: 
              "Art. 2578 (Progetti di lavori) 
              All'autore di progetti di lavori  di  ingegneria  o  di
          altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali
          di problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di
          riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi,  il
          diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono
          il  progetto  tecnico  a  scopo  di  lucro  senza  il   suo
          consenso.". 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  8  giugno
          2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in materia  di  espropriazione  per  pubblica
          utilita' (Testo A) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          16 agosto 2001, n. 189, S.O.. 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del
          decreto legislativo 17  maggio  1999,  n.  153  (Disciplina
          civilistica  e  fiscale  degli  enti  conferenti   di   cui
          all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre  1990,  n.
          356,   e   disciplina   fiscale   delle    operazioni    di
          ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L.
          23 dicembre 1998, n. 461): 
              "Art. 1 (Definizioni) 
              1. Nel presente decreto si intendono per: 
              (Omissis) 
              c-bis)  «Settori  ammessi»:  1)   famiglia   e   valori
          connessi;  crescita  e  formazione  giovanile;  educazione,
          istruzione e formazione,  incluso  l'acquisto  di  prodotti
          editoriali  per  la  scuola;  volontariato,  filantropia  e
          beneficenza; religione e  sviluppo  spirituale;  assistenza
          agli  anziani;  diritti  civili;   2)   prevenzione   della
          criminalita' e sicurezza pubblica; sicurezza  alimentare  e
          agricoltura  di  qualita';  sviluppo  locale  ed   edilizia
          popolare locale;  protezione  dei  consumatori;  protezione
          civile;   salute   pubblica,    medicina    preventiva    e
          riabilitativa; attivita' sportiva; prevenzione  e  recupero
          delle tossicodipendenze; patologia e  disturbi  psichici  e
          mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e
          qualita' ambientale; 4) arte, attivita' e beni culturali. I
          settori indicati possono essere modificati con  regolamento
          dell'Autorita'   di   vigilanza   da   emanare   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400 (*); 
              (Omissis).". 
              (*)Lettera aggiunta dal comma 1  dell'art.  11,  L.  28
          dicembre  2001,   n.   448.   Successivamente,   la   Corte
          costituzionale, con sentenza 24-29 settembre 2003,  n.  301
          (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40 - Prima serie  speciale),
          ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimita'  del  suddetto
          comma  1,  e,  conseguentemente,  della  presente  lettera,
          limitatamente  alle  parole  «i  settori  indicati  possono
          essere  modificati  con   regolamento   dell'Autorita'   di
          vigilanza da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400».