Art. 210. (Art. 215 T. U. 1926). Salvo quanto e' disposto dall'articolo precedente, il prefetto puo' disporre, con decreto, lo scioglimento delle associazioni, enti o istituti costituiti od operanti nel Regno che svolgono un'attivita' contraria agli ordinamenti politici costituiti nello Stato. Nel decreto puo' essere ordinata la confisca dei beni sociali. Contro il provvedimento del prefetto si puo' ricorrere al Ministro dell'interno. Contro il provvedimento del Ministro non e' ammesso ricorso nemmeno per motivi di illegittimita'.