(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 210)
 
                              Art. 210. 
 
                       (Art. 215 T. U. 1926). 
 
  Salvo quanto e' disposto dall'articolo precedente, il prefetto puo'
disporre, con decreto, lo scioglimento  delle  associazioni,  enti  o
istituti costituiti od operanti nel Regno che  svolgono  un'attivita'
contraria agli ordinamenti politici costituiti nello Stato. 
 
  Nel decreto puo' essere ordinata la confisca dei beni sociali. 
 
  Contro il provvedimento del prefetto si puo' ricorrere al  Ministro
dell'interno. 
 
  Contro il provvedimento del Ministro non e' ammesso ricorso nemmeno
per motivi di illegittimita'.