(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 211)
 
                              Art. 211. 
 
  E' vietato  promuovere,  costituire,  organizzare  o  dirigere  nel
territorio dello Stato associazioni, enti  o  istituti  di  carattere
internazionale senza l'autorizzazione del Ministro dell'interno. 
 
  E' altresi' vietato al cittadino, residente  nel  territorio  dello
Stato, partecipare ad associazioni,  enti  o  istituti  di  carattere
internazionale senza l'autorizzazione del Ministro dell'interno.