Art. 212. (Art. 216 T. U. 1926). Senza pregiudizio delle sanzioni di cui all'articolo 209, i funzionari, impiegati ed agenti civili e militari di ogni ordine e grado dello Stato, ed i funzionari, impiegati ed agenti delle Provincie e dei Comuni o di istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, chi, appartengano anche in qualita' di semplice socio ad associazioni, enti od istituti costituiti nel Regno o fuori, ed operanti, anche solo in parte, in modo clandestino od occulto, o i cui soci sono comunque vincolati dal segreto, sono destituiti o rimossi dal grado e dall'impiego o comunque licenziati. I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti, sono tenuti a dichiarare se appartengano anche in qualita' di semplici soci ad associazioni, enti ed istituti di qualunque specie costituiti od operanti nel Regno o fuori, al Ministro nel caso di dipendenti dello Stato ed al prefetto della provincia in tutti gli altri casi, qualora ne siano specificatamente richiesti. I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti, che non ottemperino a tale richiesta entro due giorni dalla notificazione, incorrono nella sospensione dallo stipendio per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi. Quando siano date scientemente notizie false od incomplete, la sospensione dallo stipendio e' non inferiore a sei mesi. Per l'applicazione delle sanzioni previste in questo articolo si osservano le leggi sullo stato giuridico dei funzionari, degli impiegati e degli agenti.