(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 212)
 
                              Art. 212. 
 
                       (Art. 216 T. U. 1926). 
 
  Senza  pregiudizio  delle  sanzioni  di  cui  all'articolo  209,  i
funzionari, impiegati ed agenti civili e militari di  ogni  ordine  e
grado dello  Stato,  ed  i  funzionari,  impiegati  ed  agenti  delle
Provincie e dei Comuni o di istituti sottoposti per legge alla tutela
dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, chi, appartengano anche in
qualita'  di  semplice  socio  ad  associazioni,  enti  od   istituti
costituiti nel Regno o fuori, ed operanti, anche solo  in  parte,  in
modo clandestino od occulto, o i cui soci sono comunque vincolati dal
segreto, sono  destituiti  o  rimossi  dal  grado  e  dall'impiego  o
comunque licenziati. 
 
  I funzionari, impiegati, agenti civili e  militari  suddetti,  sono
tenuti a dichiarare se appartengano anche  in  qualita'  di  semplici
soci ad associazioni, enti ed istituti di qualunque specie costituiti
od operanti nel Regno o fuori, al Ministro  nel  caso  di  dipendenti
dello Stato ed al prefetto della provincia in tutti gli  altri  casi,
qualora ne siano specificatamente richiesti. 
 
  I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti, che non
ottemperino a tale richiesta entro due  giorni  dalla  notificazione,
incorrono  nella  sospensione  dallo  stipendio  per  un  tempo   non
inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi. Quando  siano
date scientemente notizie false od incomplete, la  sospensione  dallo
stipendio e' non inferiore a sei mesi. 
 
  Per l'applicazione delle sanzioni previste in  questo  articolo  si
osservano le  leggi  sullo  stato  giuridico  dei  funzionari,  degli
impiegati e degli agenti.