Art. 65. Ogni cittadino fuori del circondario al quale appartiene dovra', sulla richiesta degli uffiziali ed agenti di pubblica sicurezza, dare contezza di se', mediante l'esibizione del passaporto rilasciato dall'Autorita' competente, del libretto di cui all'art. 48, o di qualche segno, carta o documento sufficiente ad accertare la identita' della persona, o la testimonianza di persona dabbene. Ove non possa farlo, sara' accompagnato dinanzi all'Autorita' locale di pubblica sicurezza, la quale potra' o munirlo di foglio di via obbligatorio a rimpatriare, o, secondo le circostanze, farlo anche accompagnare dalla forza.