(Allegato B-art. 65)
 
                              Art. 65. 
 
  Ogni cittadino fuori del circondario al  quale  appartiene  dovra',
sulla richiesta degli uffiziali ed agenti di pubblica sicurezza, dare
contezza di se',  mediante  l'esibizione  del  passaporto  rilasciato
dall'Autorita' competente, del libretto di  cui  all'art.  48,  o  di
qualche  segno,  carta  o  documento  sufficiente  ad  accertare   la
identita' della persona, o la testimonianza di persona dabbene. 
 
  Ove non  possa  farlo,  sara'  accompagnato  dinanzi  all'Autorita'
locale di pubblica sicurezza, la quale potra' o munirlo di foglio  di
via obbligatorio a rimpatriare,  o,  secondo  le  circostanze,  farlo
anche accompagnare dalla forza.