Articolo 202
                      Ricorso all'indebitamento

1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali e' ammesso
esclusivamente  nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e
per  la realizzazione degli investimenti. Puo' essere fatto ricorso a
mutui  passivi  per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui
all'articolo 194 e per altre destinazioni di legge.

2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.