Art. 204 
            Regole particolari per l'assunzione di mutui 
 
  1. Oltre al rispetto delle  condizioni  di  cui  all'articolo  203,
l'ente locale puo' assumere nuovi mutui  solo  se  l'importo  annuale
degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente  contratti
ed a quello derivante da garanzie  prestate  ai  sensi  dell'articolo
207, al netto dei contributi statali e regionali in conto  interessi,
non supera il 25 per cento delle entrate relative al primi tre titoli
delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello  in
cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le  comunita'  montane
si fa riferimento ai primi due titoli delle  entrate.  Per  gli  enti
locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due  anni,
ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. 
  2. I contratti di mutuo con enti diversi  dalla  Cassa  depositi  e
prestiti, dall'Istituto nazionale  di  previdenza  per  i  dipendenti
dell'amministrazione  pubblica  e  dall'Istituto   per   il   credito
sportivo, devono, a pena  di  nullita',  essere  stipulati  in  forma
pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni : 
a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore a dieci anni; 
b) la decorrenza  dell'ammortamento  deve  essere  fissata  al  primo
   gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto:
   a  richiesta  dell'ente  mutuatario,  gli  istituti   di   credito
   abilitati sono tenuti anche in derogata ai  loro  statuti,  a  far
   decorrere  l'ammortamento  dal  primo  gennaio  del  secondo  anno
   successivo a quello in cui e' avvenuta la stipula del contratto; 
c) la rata di ammortamento deve essere  comprensiva,  sin  dal  primo
   anno della quota capitale e della quota interessi; 
d) unitamente alla prima  rata  di  ammortamento  del  mutuo  cui  si
   riferiscono devono, essere corrisposti gli eventuali interessi  di
   preammortamento gravati degli  ulteriori  interessi,  al  medesimo
   tasso, decorrenti dalla data di inizio  dell'ammortamento  e  sino
   alla scadenza della prima rata. Qualora l'ammortamento  del  mutuo
   decorra dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello  in
   cui e'  avvenuta  la  stipula  del  contratto,  gli  interessi  di
   preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del  mutuo  dalla
   data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo  e
   dovranno essere  versati  dall'ente  mutuatario  con  la  medesima
   valuta 31 dicembre successivo; 
e) deve essere indicata la natura della spesa da  finanziare  con  il
   mutuo  e,  ove   necessario,   avuto   riguardo   alla   tipologia
   dell'investimento, dato  atto  dell'intervenuta  approvazione  del
   progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti; 
f) deve essere rispettata la misura massima del  tasso  di  interesse
   applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro  del
   tesoro, bilancio e programmazione economica con proprio decreto. 
  3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base  dei
documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base  di  stati  di
avanzamento  dei  lavori.  Ai  relativi  titoli  di  spesa  e'   data
esecuzione dai tesorieri  solo  se  corredati  di  una  dichiarazione
dell'ente locale che attesti il rispetto delle predette modalita'  di
utilizzo.