ART. 78 (L)
                     (Istanza per l'ammissione)

     1.   L'interessato   che  si  trova  nelle  condizioni  indicate
  nell'articolo  76  puo' chiedere di essere ammesso al patrocinio in
  ogni stato e grado del processo.
     2.   L'istanza   e'  sottoscritta  dall'interessato  a  pena  di
  inammissibilita'.  La  sottoscrizione e' autenticata dal difensore,
  ovvero  con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  38, comma 3, del
  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 
          Nota all'art. 78:
              -  Per  il  decreto  del Presidente della Repubblica n.
          445/2000 si veda la nota all'art. 73. Si trascrive il testo
          dell'art. 38, comma 3:
              "3.  Le  istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto
          di notorieta' da produrre agli organi della amministrazione
          pubblica  o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono
          sottoscritte  dall'interessato  in  presenza del dipendente
          addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
          fotostatica  non  autenticata  di un documento di identita'
          del  sottoscrittore.  La copia fotostatica del documento e'
          inserita  nel  fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica
          del  documento  di identita' possono essere inviate per via
          telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti
          pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti
          dal  regolamento  di  cui  all'art. 15, comma 2 della legge
          15 marzo 1997, n. 59.".