Articolo 163
                      Perdita di beni culturali

  1.  Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dalle
disposizioni  della  sezione I del Capo IV e della sezione I del Capo
V, il bene culturale non sia piu' rintracciabile o risulti uscito dal
territorio  nazionale, il trasgressore e' tenuto a corrispondere allo
Stato una somma pari al valore del bene.
  2.  Se  il fatto e' imputabile a piu' persone queste sono tenute in
solido al pagamento della somma.
  3.  Se  la  determinazione  della  somma fatta dal Ministero non e'
accettata  dall'obbligato,  la  somma  stessa  e'  determinata da una
commissione  composta  di  tre membri da nominarsi uno dal Ministero,
uno  dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese
relative sono anticipate dall'obbligato.
  4.  La  determinazione  della commissione e' impugnabile in caso di
errore o di manifesta iniquita'.