ART. 140
                      (circostanza attenuante)

   1.   Nei   confronti   di   chi,   prima  del  giudizio  penale  o
dell'ordinanza-ingiunzione,  ha  riparato  interamente  il  danno, le
sanzioni  penali  e  amministrative previste nel presente titolo sono
diminuite dalla meta' a due terzi.