Art. 224 Risorse finanziarie dell'Istituto idrografico della Marina militare 1. Oltre ai mezzi finanziari disponibili sugli specifici capitoli del bilancio del Ministero della difesa, costituiscono fonti di finanziamento dell' Istituto Idrografico della Marina, ai fini dello svolgimento delle attivita' d'istituto nel campo della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare: a) le assegnazioni provenienti da capitoli di spesa di altre amministrazioni pubbliche per l'esecuzione di rilievi, lavori e studi svolti sulla base di apposite convenzioni; b) i proventi, riassegnati integralmente allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa sui pertinenti capitoli di bilancio: 1) della vendita diretta dei prodotti e dei dati; 2) delle prestazioni rese a favore di soggetti esterni; 3) delle cessioni di dati eseguite in base ad accordi con istituti idrografici stranieri; 4) da diritti d'autore per la riproduzione di documentazione edita dall'Istituto idrografico della Marina militare. 2. Ai fini previsti dal comma 1, l'Istituto idrografico della Marina militare, previa autorizzazione dello Stato maggiore della Marina militare, puo' inoltre: a) stipulare accordi e convenzioni di permuta per lo scambio di materiali e prestazioni; b) partecipare a consorzi per la realizzazione di progetti scientifici finanziati con fondi pubblici o privati.