Art. 224 
 
 Risorse finanziarie dell'Istituto idrografico della Marina militare 
 
1. Oltre ai mezzi finanziari disponibili sugli specifici capitoli del
bilancio  del  Ministero  della  difesa,   costituiscono   fonti   di
finanziamento dell' Istituto Idrografico della Marina, ai fini  dello
svolgimento delle attivita'  d'istituto  nel  campo  della  sicurezza
della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare: 
a)  le  assegnazioni  provenienti  da  capitoli  di  spesa  di  altre
amministrazioni pubbliche per l'esecuzione di rilievi, lavori e studi
svolti sulla base di apposite convenzioni; 
b) i proventi, riassegnati integralmente  allo  stato  di  previsione
della spesa del Ministero della difesa  sui  pertinenti  capitoli  di
bilancio: 
1) della vendita diretta dei prodotti e dei dati; 
2) delle prestazioni rese a favore di soggetti esterni; 
3) delle cessioni di dati eseguite in base ad  accordi  con  istituti
idrografici stranieri; 
4) da diritti d'autore per la riproduzione  di  documentazione  edita
dall'Istituto idrografico della Marina militare. 
2. Ai fini previsti dal comma 1, l'Istituto idrografico della  Marina
militare, previa autorizzazione dello  Stato  maggiore  della  Marina
militare, puo' inoltre: 
a) stipulare accordi e convenzioni  di  permuta  per  lo  scambio  di
materiali e prestazioni; 
b)  partecipare  a  consorzi  per  la   realizzazione   di   progetti
scientifici finanziati con fondi pubblici o privati.