Art. 150 
                      (Istituzione e finalita') 
 
  E' istituita presso la presidenza del  Consiglio  dei  ministri  la
Scuola superiore della pubblica amministrazione  con  il  compito  di
attuare corsi di preparazione, di formazione per impiegati in  prova,
di  aggiornamento  per  gli  impiegati  con  qualifiche  inferiori  a
direttore  di  sezione  ed  equiparati,  di  perfezionamento  per   i
direttori di sezione ed equiparati, di integrazione per il passaggio,
nei casi previsti dalla legge, dalla carriera di  concetto  a  quella
direttiva degli impiegati non provvisti del  diploma  di  laurea,  di
specializzazione scientifica  e  di  qualificazione  tecnica,  per  i
servizi propri di ciascuna carriera ed amministrazione. 
  La  Scuola  superiore  promuove  e  compie   per   studi   per   il
miglioramento  tecnico-amministrativo  delle  amministrazioni   dello
Stato,  organizza  presso  ciascuna  di  esse  corsi   dalle   stesse
richiesti, sovrintende agli istituti, scuole  e  corsi  eventualmente
organizzati presso  le  singole  amministrazioni  e  ne  coordina  le
attivita'. 
  Per il raggiungimento degli scopi di cui ai  precedenti  commi,  la
Scuola  superiore  puo'  anche  avvalersi  delle   universita',   dei
ministeri, degli enti pubblici, degli istituti ed enti culturali.