Art. 213.
(Servizi  resi  alle  ferrovie  dello Stato senza iscrizione al Fondo
                              pensioni)

  I servizi non di ruolo prestati all'Azienda autonoma delle ferrovie
dello  Stato,  anteriormente  all'iscrizione  al  Fondo pensioni, dai
sussidiari   sistemati  in  ruolo  in  base  all'art.  20  del  regio
decreto-legge  17  novembre  1938,  n.  1785,  ovvero all'art. 10 del
decreto  legislativo  luogotenenziale  12  aprile 1946, n. 292, e dai
contrattisti  inquadrati  nei  ruoli in forza del decreto legislativo
del  Capo  provvisorio  dello  Stato  9  luglio  1947,  n.  667, sono
computabili  d'ufficio  ai  fini  del  trattamento  di quiescenza nei
limiti  e  con  le  modalita'  stabilite  dalle  rispettive  norme di
inquadramento.
  Il  servizio  prestato  dal  1 settembre 1954 al 13 aprile 1963 dal
personale  gia'  a contratto tipo proveniente dal soppresso Ministero
dell'Africa  italiana  o  dagli  enti  dipendenti dai cessati governi
coloniali,  inquadrato  nei  ruoli  delle  ferrovie  dello  Stato  ed
iscritto  al  relativo  Fondo  pensioni  in applicazione dell'art. 20
della  legge  18  febbraio 1963, n. 304, e' computabile d'ufficio per
intero  e senza onere a carico del personale interessato, ai fini del
trattamento di quiescenza sul Fondo predetto.