Art. 217.
(Aumenti di valutazione del servizio ferroviario e di altri servizi)

  Il   servizio   ferroviario  effettivamente  prestato,  coperto  da
iscrizione  al  Fondo pensioni o comunque computato ovvero riscattato
ai fini del trattamento di quiescenza a carico del predetto Fondo, e'
valutato  con  l'aumento di un decimo o di un dodicesimo, secondo che
esso sia stato reso con qualifiche per le quali il limite di eta' per
il  collocamento  a  riposo  d'ufficio  sia fissato, dall'ordinamento
vigente  alla  data  di  cessazione  dal servizio, rispettivamente in
cinquantotto e sessanta anni.
  Gli  aumenti  per  servizi speciali di cui alla parte I, titolo II,
capo  III  del  presente  testo  unico  sono  valutabili  ai fini del
trattamento  di  quiescenza  a  carico  del  Fondo  pensioni  solo se
ineriscono  a  servizi  computati o riscattati ai fini della predetta
pensione ferroviaria.