Art. 56 
                    Amministrazione straordinaria 
 
  1. Il Ministero del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione
economica, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB,  ciascuna
per le materie di propria competenza, puo' disporre  con  decreto  lo
scioglimento degli  organi  con  funzione  di  amministrazione  e  di
controllo delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio e delle
SICAV quando: 
    a)  risultino  gravi  irregolarita'  nell'amministrazione  ovvero
gravi violazioni delle  disposizioni  legislative,  amministrative  o
statutarie che ne regolano l'attivita'; 
    b) siano previste gravi perdite del patrimonio della societa'; 
    c) lo scioglimento  sia  richiesto  con  istanza  motivata  dagli
organi  amministrativi  o  dall'assemblea  straordinaria  ovvero  dal
commissario nominato ai sensi dell'articolo 53. 
  2. Il provvedimento previsto dal comma 1 puo' essere adottato anche
nei confronti delle succursali italiane di  imprese  di  investimento
extracomunitarie: in tale ipotesi  i  commissari  straordinari  e  il
comitato di sorveglianza  assumono  nei  confronti  delle  succursali
stesse i poteri  degli  organi  di  amministrazione  e  di  controllo
dell'impresa di investimento. 
  3. La direzione della procedura e  tutti  gli  adempimenti  a  essa
connessi spettano  alla  Banca  d'Italia.  Si  applicano,  in  quanto
compatibili, gli articoli 70, commi da 2 a 6, 71, 72, 73, 74, 75  del
T.U. bancario, intendendosi le suddette  disposizioni  riferite  agli
investitori in luogo dei  depositanti,  alle  SIM,  alle  imprese  di
investimento  extracomunitarie,  alle  societa'   di   gestione   del
risparmio e  alle  SICAV  in  luogo  delle  banche,  e  l'espressione
"strumenti  finanziari"  riferita  agli  strumenti  finanziari  e  al
denaro. 
  4. Alle SIM, alle societa' di gestione del risparmio e  alle  SICAV
non si applica il titolo IV della legge fallimentare. 
 
          Note all'art. 56: 
            - Il testo degli articoli 70 (come  modificato  dall'art.
          64 del D.Lgs.  23  luglio  1996,  n.  415),  71,  72  (come
          modificato dall'art. 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415),
          73 (come modificato dall'art. 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996,
          n. 415), 74 (come modificato dall'art.  64  del  D.Lgs.  23
          luglio 1996, n. 415) e 75 del D.Lgs. 1 settembre 
 
          1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
          creditizia) e' il seguente: 
            "Art. 70 (Provvedimento). - 1. Il Ministro del tesoro, su
          proposta della Banca d'Italia, puo' disporre con decreto lo
          scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e
          di controllo delle banche quando: 
             a) risultino gravi  irregolarita'  nell'amministrazione,
          ovvero gravi  violazioni  delle  disposizioni  legislative,
          amministrative o statutarie che regolano l'attivita'  della
          banca; 
             b) siano previste gravi perdite del patrimonio; 
             c) lo scioglimento sia richiesto  con  istanza  motivata
          dagli   organi   amministrativi    ovvero    dall'assemblea
          straordinaria. 
            2. Le funzioni  delle  assemblee  e  degli  altri  organi
          diversi da quelli indicati nel comma  1  sono  sospese  per
          effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, 
          salvo quanto previsto dall'art. 72, comma 6. 
            3. Il decreto del Ministro del tesoro e la proposta della
          Banca d'Italia sono comunicati dai commissari  straordinari
          agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima 
          dell'insediamento ai sensi dell'art. 73. 
            4. Il decreto del Ministro del tesoro e'  pubblicato  per
          estratto  nella   Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica
          italiana. 
            5. L'amministrazione straordinaria  dura  un  anno  dalla
          data di emanazione del decreto previsto dal comma 1,  salvo
          che il decreto preveda un termine piu' breve o che la Banca
          d'Italia ne  autorizzi  la  chiusura  anticipata.  In  casi
          eccezionali la procedura  puo'  essere  prorogata,  per  un
          periodo  non  superiore  a  sei  mesi,  con   il   medesimo
          procedimento indicato nel comma 1; si applicano  in  quanto
          compatibili i commi 3 e 4. 
            6. La Banca d'Italia puo' disporre proroghe non superiori
          a due mesi del termine della procedura, anche se  prorogato
          ai sensi del comma 5, per  gli  adempimenti  connessi  alla
          chiusura della procedura quando le  relative  modalita'  di
          esecuzione siano state gia' approvate dalla medesima  Banca
          d'Italia. 
            7. Alle banche non si applicano il titolo IV della  legge
          fallimentare e l'art. 2409 del  codice  civile.  Se  vi  e'
          fondato sospetto di  gravi  irregolarita'  nell'adempimento
          dei doveri degli amministratori e dei sindaci di banche,  i
          soci che rappresentano il ventesimo del  capitale  sociale,
          ovvero il  cinquantesimo  in  caso  di  banche  con  azioni
          quotate in borsa, possono denunciare  i  fatti  alla  Banca
          d'Italia, che decide con provvedimento motivato. 
            Art. 71 (Organi della procedura). - 1. La Banca d'Italia,
          con provvedimento da emanarsi entro quindici  giorni  dalla
          data del decreto previsto dall'art. 70, comma 1, nomina: 
             a) uno o piu' commissari straordinari; 
             b) un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque
          membri,  che  nomina  a  maggioranza  di  voti  il  proprio
          presidente. 
            2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di
          nomina del presidente del  comitato  di  sorveglianza  sono
          pubblicati per  estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica   italiana.   Entro   quindici   giorni    dalla
          comunicazione della  nomina,  i  commissari  depositano  in
          copia gli atti di nomina degli organi della procedura e del
          presidente del comitato di  sorveglianza  per  l'iscrizione
          nel registro  delle  imprese;  entro  il  medesimo  termine
          depositano le firme autografe. Entro i successivi  quindici
          giorni deve farsi menzione dell'iscrizione  nei  Bollettini
          ufficiali delle societa'. 
            3.  La  Banca  d'Italia  puo'  revocare  o  sostituire  i
          commissari e i membri del comitato di sorveglianza. 
            4. Le indennita' spettanti ai commissari e ai  componenti
          il comitato di sorveglianza sono  determinate  dalla  Banca
          d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a
          carico della banca sottoposta alla procedura. 
            5. La Banca d'Italia, fino all'insediamento degli  organi
          straordinari,  puo'  nominare  commissario  provvisorio  un
          proprio  funzionario,  che   assume   i   medesimi   poteri
          attribuiti ai commissari  straordinari.  Si  applicano  gli
          articoli 70, comma 3, e 72, comma 9. 
            Art.   72   (Poteri   e   funzionamento   degli    organi
          straordinari). - 1. I commissari esercitano le funzioni e i
          poteri dei disciolti organi amministrativi della banca. 
 
          Essi provvedono ad accertare  la  situazione  aziendale,  a
          rimuovere le irregolarita'  e  a  promuovere  le  soluzioni
          utili  nell'interesse  dei   depositanti.   I   commissari,
          nell'esercizio   delle   loro   funzioni,   sono   pubblici
          ufficiali. 
            2. Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le 
          funzioni 
           i disciolti organi  di  controllo  e  fornisce  pareri  ai
          commissari nei casi previsti dalla presente sezione o dalle
          disposizioni della Banca d'Italia. 
            3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con
          l'insediamento degli stessi ai sensi dell'art. 73, commi  1
          e 2, e cessano con il passaggio delle consegne agli  organi
          subentranti. 
            4.  La  Banca  d'Italia,  con  istruzioni  impartite   ai
          commissari e ai membri del comitato di  sorveglianza,  puo'
          stabilire speciali cautele  e  limitazioni  nella  gestione
          della banca. I  componenti  gli  organi  straordinari  sono
          personalmente    responsabili    dell'inosservanza    delle
          prescrizioni  della  Banca  d'Italia;   queste   non   sono
          opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza. 
            5. L'esercizio dell'azione di  responsabilita'  contro  i
          membri dei disciolti organi amministrativi e di  controllo,
          a  norma  dell'art.  2393  del  codice  civile,  spetta  ai
          commissari   straordinari,   sentito   il    comitato    di
          sorveglianza, previa autorizzazione della  Banca  d'Italia.
          Gli   organi   amministrativi   succeduti   ai   commissari
          proseguono le azioni di responsabilita' da questi  iniziate
          e riferiscono alla Banca d'Italia in merito alle stesse. 
            6.  I  commissari,  previa  autorizzazione  della   Banca
          d'Italia, possono convocare le assemblee e gli altri organi
          indicati nell'art. 70, comma  2.  L'ordine  del  giorno  e'
          stabilito  in  via  esclusiva  dai  commissari  e  non   e'
          modificabile dall'organo convocato. 
 
            7. Quando i commissari siano piu' di uno, essi decidono a
          maggioranza dei componenti in carica e  i  loro  poteri  di
          rappresentanza sono validamente  esercitati  con  la  firma
          congiunta di due di essi. E' fatta salva la possibilita' di
          conferire deleghe, anche per categorie di operazioni, a uno
          o piu' commissari. 
            8. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei
          componenti in carica; in caso di parita'  prevale  il  voto
          del presidente. 
            9. Le azioni civili contro i commissari e  i  membri  del
          comitato    di    sorveglianza    per     atti     compiuti
          nell'espletamento  dell'incarico   sono   promosse   previa
          autorizzazione della Banca d'Italia. 
            Art.  73  (Adempimenti  iniziali).  -  1.  I   commissari
          straordinari si insediano prendendo in  consegna  l'azienda
          dagli  organi  amministrativi  disciolti  con  un  sommario
          processo verbale. I commissari acquisiscono una  situazione
          dei conti. Alle operazioni assiste almeno un componente  il
          comitato di sorveglianza. 
            2.  Qualora,  per  il  mancato  intervento  degli  organi
          amministrativi disciolti  o  per  altre  ragioni,  non  sia
          possibile  l'esecuzione  delle   consegne,   i   commissari
          provvedono d'autorita' a insediarsi, con l'assistenza di un
          notaio  e,  ove  occorra,  con  l'intervento  della   forza
          pubblica. 
            3. Il commissario provvisorio assume  la  gestione  della
          banca ed esegue le  consegne  ai  commissari  straordinari,
          secondo le modalita' indicate nei commi 1 e 2. 
            4.  Quando  il  bilancio  relativo  all'esercizio  chiuso
          anteriormente all'inizio dell'amministrazione straordinaria
          non  sia  stato  approvato,  i  commissari  provvedono   al
          deposito nella cancelleria del tribunale,  in  sostituzione
          del   bilancio,   di   una   relazione   sulla   situazione
          patrimoniale  ed  economica,  redatta  sulla   base   delle
          informazioni disponibili. La relazione e'  accompagnata  da
          un rapporto  del  comitato  di  sorveglianza.  E'  comunque
          esclusa ogni distribuzione di utili. 
            Art.  74  (Sospensione  dei  pagamenti).  -  1.   Qualora
          ricorrano circostanze eccezionali i commissari, al fine  di
          tutelare gli interessi dei creditori, possono sospendere il 
 
          pagamento delle passivita' di  qualsiasi  genere  da  parte
          della  banca  ovvero  la   restituzione   degli   strumenti
          finanziari ai clienti  relativi  ai  servizi  previsti  dal
          D.Lgs.  di  recepimento  della  direttiva   93/22/CEE.   Il
          provvedimento   e'   assunto   sentito   il   comitato   di
          sorveglianza, previa autorizzazione della  Banca  d'Italia,
          che  puo'  emanare  disposizioni  per  l'attuazione   dello
          stesso.  La  sospensione  ha  luogo  per  un  periodo   non
          superiore ad un mese,  prorogabile  eventualmente,  con  le
          stesse formalita', per altri due mesi. 
            2. Durante  il  periodo  della  sospensione  non  possono
          essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata o
          atti cautelari sui  beni  della  banca  e  sugli  strumenti
          finanziari dei  clienti.  Durante  lo  stesso  periodo  non
          possono  essere  iscritte   ipoteche   sugli   immobili   o
          acquistati altri diritti di  prelazione  sui  mobili  della
          banca se non in forza di provvedimenti giudiziali esecutivi
          anteriori all'inizio del periodo di sospensione. 
            3. La sospensione non costituisce stato d'insolvenza. 
            Art.  75  (Adempimenti  finali).  -   1.   I   commissari
          straordinari e il  comitato  di  sorveglianza,  al  termine
          delle   loro   funzioni,   redigono    separati    rapporti
          sull'attivita' svolta e li trasmettono alla Banca d'Italia. 
          La    Banca    d'Italia    cura    che    della    chiusura
          dell'amministrazione   straordinaria   sia   data   notizia
          mediante avviso da  pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana. 
            2.  La  chiusura  dell'esercizio  in   corso   all'inizio
          dell'amministrazione  straordinaria  e'  protratta  a  ogni
          effetto  di  legge  fino  al  termine  della  procedura.  I
          commissari redigono il bilancio che  viene  presentato  per
          l'approvazione alla Banca d'Italia entro quattro mesi dalla
          chiusura dell'amministrazione  straordinaria  e  pubblicato
          nei modi di legge. L'esercizio cui si riferisce il bilancio
          redatto  dai  commissari  costituisce  un   unico   periodo
          d'imposta. Entro  un  mese  dall'approvazione  della  Banca
          d'Italia, gli organi subentrati ai commissari presentano la
          dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo  secondo
          le disposizioni tributarie vigenti. 
            3.  I  commissari,  prima  della  cessazione  delle  loro
          funzioni, provvedono perche' siano ricostituiti gli  organi
          dell'amministrazione  ordinaria.  Gli  organi   subentranti
          prendono in consegna l'azienda dai  commissari  secondo  le
          modalita' previste dall'art. 73, comma 1". 
            - Il titolo IV del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina
          del     fallimento,     del     concordato      preventivo,
          dell'amministrazione  controllata  e   della   liquidazione
          coatta   amministrativa)    disciplina    l'amministrazione
          controllata.