Art. 58 
            Succursali di imprese di investimento estere 
 
  1. Quando a una  impresa  di  investimento  comunitaria  sia  stata
revocata  l'autorizzazione  all'attivita'  da  parte   dell'autorita'
competente, le succursali italiane  possono  essere  sottoposte  alla
procedura  di   liquidazione   coatta   amministrativa   secondo   le
disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili. 
  2. Alle succursali di imprese di investimento  extracomunitarie  si
applicano le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili.