Art. 59 
                        Sistemi di indennizzo 
 
  1.  L'esercizio   dei   servizi   d'investimento   e'   subordinato
all'adesione a un sistema di indennizzo a  tutela  degli  investitori
riconosciuto  dal  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. 
  2. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, sentite la Banca d'Italia  e  la  CONSOB,  disciplina  con
regolamento  l'organizzazione  e  il  funzionamento  dei  sistemi  di
indennizzo. 
  3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, coordina  con  regolamento
l'operativita'  dei  sistemi  d'indennizzo  con   la   procedura   di
liquidazione coatta amministrativa e, in generale, con l'attivita' di
vigilanza. 
  4. I  sistemi  di  indennizzo  sono  surrogati  nei  diritti  degli
investitori fino alla concorrenza dei  pagamenti  effettuati  a  loro
favore. 
  5. Gli organi della procedura concorsuale verificano e attestano se
i crediti ammessi allo  stato  passivo  derivano  dall'esercizio  dei
servizi di investimento tutelati dai sistemi di indennizzo. 
  6. Per le cause relative alle richieste di indennizzo e' competente
il giudice del luogo ove ha sede legale il sistema di indennizzo.