(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 216)
 
                              Art. 216. 
 
                       (Art. 221 T. U. 1926). 
 
  Oltre quanto e' disposto dall'art. 2, qualora la  dichiarazione  di
pericolo pubblico si estenda  all'intero  territorio  del  Regno,  il
Ministro dell'interno puo' emanare ordinanze, anche  in  deroga  alle
leggi  vigenti,  sulle  materie  che   abbiano   comunque   attinenza
all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. 
 
  I contravventori alle ordinanze predette sono puniti con  l'arresto
non inferiore a un anno,  salvo  le  maggiori  pene  stabilite  dalle
leggi. 
 
  La  disposizione  precedente  si  applica  anche   a   coloro   che
contravvengono alle ordinanze del prefetto emesse durante lo stato di
dichiarato pericolo pubblico,  in  forza  dei  poteri  che  gli  sono
conferiti dall'art. 2.