(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 217)
 
                              Art. 217. 
 
                       (Art. 222 T. U. 1926). 
 
  Qualora sia necessario affidare all'autorita'  militare  la  tutela
dell'ordine pubblico, il Ministro  dell'interno,  con  l'assenso  del
Capo del Governo, o i prefetti, per delegazione, possono  dichiarare,
con decreto, lo stato di guerra. 
 
  Sono applicabili, in  tal  caso,  le  disposizioni  degli  articoli
precedenti. La facolta' di emanare ordinanze spetta all'autorita' che
ha il comando delle forze militari. 
 
  I  contravventori  sono  puniti  a  termini  del  primo   capoverso
dell'articolo precedente.