Art. 217. (Art. 222 T. U. 1926). Qualora sia necessario affidare all'autorita' militare la tutela dell'ordine pubblico, il Ministro dell'interno, con l'assenso del Capo del Governo, o i prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di guerra. Sono applicabili, in tal caso, le disposizioni degli articoli precedenti. La facolta' di emanare ordinanze spetta all'autorita' che ha il comando delle forze militari. I contravventori sono puniti a termini del primo capoverso dell'articolo precedente.