(Allegato B-art. 68)
 
                              Art. 68. 
 
  E' pero' sempre proibito di mendicare  facendo  mostra  di  piaghe,
mutilazioni o di deformita', o con grossi bastoni o con  altre  armi,
ovvero proferendo parole o facendo gesti od atti di disperazione. 
 
  E' pur sempre proibito di mendicare durante la notte.