(Allegato B-art. 69)
 
                              Art. 69. 
 
  Chi non autorizzato viene colto a mendicare, sara' tradotto  avanti
l'autorita' locale di pubblica sicurezza, la quale  lo  rimettera'  a
disposizione dell'autorita' giudiziaria per l'opportuno procedimento. 
 
  Nei comuni per i quali sia stabilito un ricovero di mendicita', ove
la persona colta a mendicare sia invalida al lavoro e priva di  mezzi
di sussistenza, l'autorita' di  pubblica  sicurezza  la  inviera'  al
ricovero,   per   rimanervi   finche'    non    giustifichi    presso
l'amministrazione del pio stabilimento di aver  acquistato  mezzi  di
sostentamento, o non sia  reclamata  da  persona  che  presti  idonea
cauzione di mantenerla.