Art. 69. Chi non autorizzato viene colto a mendicare, sara' tradotto avanti l'autorita' locale di pubblica sicurezza, la quale lo rimettera' a disposizione dell'autorita' giudiziaria per l'opportuno procedimento. Nei comuni per i quali sia stabilito un ricovero di mendicita', ove la persona colta a mendicare sia invalida al lavoro e priva di mezzi di sussistenza, l'autorita' di pubblica sicurezza la inviera' al ricovero, per rimanervi finche' non giustifichi presso l'amministrazione del pio stabilimento di aver acquistato mezzi di sostentamento, o non sia reclamata da persona che presti idonea cauzione di mantenerla.