Articolo 207
                            Fideiussione

  1.  I  comuni,  le  province  e  le  citta'  metropolitane  possono
rilasciare  a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria
per  l'assunzione  di  mutui  destinati  ad  investimenti e per altre
operazioni  di  indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti,
da  consorzi  cui  partecipano nonche' dalle comunita' montane di cui
fanno parte.
  2. La garanzia fideiussoria puo' essere inoltre rilasciata a favore
della  societa' di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113 ),
comma  1,  lettera  e),  per  l'assunzione  di  mutui  destinati alla
realizzazione  delle  opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali
casi  i  comuni,  le province e le citta' metropolitane rilasciano la
fideiussione    limitatamente    alle   rate   di   ammortamento   da
corrispondersi  da  parte  della  societa'  sino al secondo esercizio
finanziario  successivo  a quello dell'entrata in funzione dell'opera
ed  in  misura  non  superiore  alla  propria  quota  percentuale  di
partecipazione alla societa'.
  3.  La  garanzia fideiussoria puo' essere rilasciata anche a favore
di  terzi  per  l'assunzione  di mutui destinati alla realizzazione o
alla  ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi,
su  terreni di proprieta' dell'ente locale, purche' siano sussistenti
le seguenti condizioni:
  a)  il  progetto  sia  stato approvato dall'ente locale e sia stata
   stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la
   possibilita'   di  utilizzo  delle  strutture  in  funzione  delle
   esigenze della collettivita' locale;
  b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al
   termine della concessione;
  c)  la  convenzione  regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario
   nel   caso   di   rinuncia   di   questi   alla   realizzazione  o
   ristrutturatone dell'opera.
  4.  Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento
garantite  con  fideiussione concorrono alla formazione del limite di
cui  al  comma 1 dell'articolo 204 e non possono impegnare piu' di un
quinto di tale limite.