ART. 81 (L)
     (Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato)

    1.  L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato
  e'  formato  dagli  avvocati  che  ne  fanno domanda e che siano in
  possesso dei requisiti previsti dal comma 2.
    2.   L'inserimento   nell'elenco   e'  deliberato  dal  consiglio
  dell'ordine,  il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti
  e condizioni:
     a) attitudini ed esperienza professionale;
     b) assenza di sanzioni disciplinari;
     c) anzianita' professionale non inferiore a sei anni.
     3. L'inserimento nell'elenco e' revocato in qualsiasi momento se
  interviene una sanzione disciplinare.
    4.  L'elenco  e'  rinnovato  entro il 31 gennaio di ogni anno, e'
  pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel
  territorio di ciascuna Provincia.