ART. 83 (L)
   (Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente
                           tecnico di parte)

    1.  L'onorario e le spese spettanti all'ausiliario del magistrato
  e  al  consulente  tecnico  di  parte sono liquidati dall'autorita'
  giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente
  testo unico.
    2.  La  liquidazione  e' effettuata al termine di ciascuna fase o
  grado   del   processo   e,  comunque,  all'atto  della  cessazione
  dell'incarico,  dall'autorita' giudiziaria che ha proceduto; per il
  giudizio  di  cassazione,  alla  liquidazione procede il giudice di
  rinvio,  ovvero  quello  che  ha pronunciato la sentenza passata in
  giudicato.  In  ogni  caso,  il  giudice competente puo' provvedere
  anche  alla  liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi
  anteriori  del  processo,  se  il  provvedimento  di  ammissione al
  patrocinio e' intervenuto dopo la loro definizione.
    3.  Il  decreto di pagamento e' comunicato al beneficiario e alle
  parti, compreso il pubblico ministero.