ART. 85 (L)
             (Divieto di percepire compensi o rimborsi)

     1.  Il  difensore,  l'ausiliario  del magistrato e il consulente
  tecnico  di  parte  non  possono  chiedere  e percepire dal proprio
  assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli
  previsti dalla presente parte del testo unico.
     2. Ogni patto contrario e' nullo.
     3.   La   violazione  del  divieto  costituisce  grave  illecito
  disciplinare professionale.