Art. 220.
                         (Base pensionabile)

  Per  determinare  la  misura  del  trattamento  di quiescenza degli
iscritti  al  Fondo  pensioni  si considera, quale base pensionabile,
l'ultimo  stipendio  integralmente percepito, aumentato degli assegni
personali  pensionabili  nonche',  ove  spettanti,  delle  competenze
accessorie sottoposte alla ritenuta ordinaria prevista nell'art. 211,
calcolate con i criteri del successivo art. 221.
  Degli  assegni  personali di cui al comma precedente non concorre a
determinare   la   misura   della   base  pensionabile  il  "compenso
combattenti".  Detto  compenso  e'  liquidato  in valore capitale, da
determinare  moltiplicando  per quindici l'importo annuo del compenso
stesso  per le cessazioni dal servizio decorrenti dal 1 luglio 1973 e
per dieci nei casi di cessazione dal servizio anteriori a tale data.