Art. 226.
                (Misura della pensione privilegiata)

  Salvo   quanto  disposto  nel  successivo  art.  227,  la  pensione
privilegiata  e' liquidata aggiungendo al trattamento continuativo di
quiescenza,  spettante  in  rapporto  alla  durata del servizio utile
maturato,  un  supplemento  corrispondente  alla  differenza  fra  il
trattamento  continuativo  predetto  e quello calcolato su 30 anni di
servizio  utile o, se piu' favorevole, sul numero di anni di servizio
utile maturato, aumentato di 12.
  Agli  effetti del comma precedente, per trattamento continuativo di
quiescenza si intende la pensione normale calcolata in base agli anni
di  servizio utile maturati, se questi sono superiori a 10, ovvero ad
un'anzianita' di servizio virtuale pari a 10 anni.
  Il  supplemento  previsto  nel  primo comma e' attribuito in misura
proporzionale al grado di riduzione della capacita' lavorativa e, nel
caso  di concorso con una rendita di infortunio spettante per lesioni
o  malattie  professionali  che  abbiano  determinato,  come  causa o
concausa,  la  cessazione  dal  servizio,  per la parte eventualmente
eccedente l'importo di detta rendita.
  Nei  casi  di  cecita'  o di perdita totale di due arti, causate da
fatti di servizio, la pensione privilegiata e' liquidata nella misura
massima prevista dal primo comma dell'art. 222.