Art. 235. 
(Pensione  di  riversibilita'  a  carico  del  Fondo  speciale  "equo
                            trattamento") 
 
  Ai congiunti degli aventi diritto alla pensione sul Fondo  speciale
"equo trattamento" a carico dell'esercizio ferroviario istituito  con
regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2529, sono estese  le  disposizioni
contenute negli articoli da 229 a 234. 
  Agli effetti della determinazione della pensione di riversibilita',
si applicano le norme di cui al citato regio decreto,  relative  alla
decurtazione dell'assegno liquidato dal  Fondo  per  gli  addetti  ai
pubblici servizi di trasporto, gestito dall'Istituto razionale  della
previdenza sociale.