Art. 236.
                         (Assegni accessori)

  In   aggiunta   alla  pensione,  spettano,  nella  misura  ed  alle
condizioni  stabilite negli articoli 94, 96, 97, 98 e 99 del presente
testo  unico,  la tredicesima mensilita', l'assegno di caroviveri, le
quote di aggiunta di famiglia e l'indennita' integrativa speciale.
  L'indennita'  integrativa  speciale  e'  dovuta  anche  al  coniuge
superstite,   titolare   di  assegno  alimentare,  nella  percentuale
stabilita per la determinazione della misura dell'assegno stesso.
  Ai  titolari di pensione privilegiata, oltre agli assegni accessori
previsti  nel  primo  comma,  competono,  alle  condizioni  e  con le
modalita'  stabilito  dagli  articoli  100  e  seguenti, l'assegno di
superinvalidita',  l'assegno  complementare, l'assegno di presidenza,
gli  alimenti  di  integrazione,  l'indennita'  di  assistenza  e  di
accompagnamento,   l'assegno   di   cura,  l'assegno  per  cumulo  di
infermita', l'assegno speciale annuo e l'indennita' speciale annua.