Art. 238.
              (Casi particolari di riunione di servizi)

  Il    dipendente    dell'amministrazione    ferroviaria    passato,
anteriormente  al  15  novembre 1949, ad alta amministrazione statale
con  diritto  a rimanere iscritto al Fondo pensioni consegue un unico
trattamento  di  quiescenza  sulla  base  della totalita' dei servizi
prestati.   Tale   trattamento,  e  quello  di  riversibilita',  sono
liquidati  con  le  norme  della  presente  parte  del  testo unico e
ripartiti  tra  il  Fondo  pensioni  e  lo Stato in proporzione della
durata dei servizi computabili rispettivamente resi dal dipendente.
  Agli  effetti  del  riparto,  il computo si effettua a mese intero,
trascurando le frazioni di mese.
  Le  disposizioni  dei  commi  precedenti  si  applicano  anche  nei
confronti  del  personale  ferroviario  transitato  in  base al regio
decreto-legge  4  agosto  1924,  n.  1262,  convertito nella legge 15
luglio  1926,  n.  1263,  al  Ministero  dei  lavori pubblici, per il
servizio  delle  nuove  costruzioni  ferroviarie,  e  successivamente
passato  ad  altra  amministrazione  statale la tal caso, il servizio
reso  alle  dipendenze del Ministero dei lavori pubblici si considera
prestato,  ai  fini  del  riparto del trattamento di quiescenza, alle
ferrovie dello Stato.