Art. 241. (Posizione assicurativa presso l'I.N.P.S.) Le norme sulla posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, di cui agli articoli da 124 a 127, sono applicabili anche al personale delle ferrovie dello Stato. Per gli effetti previsti dall'art. 126, l'assegno vitalizio di diritto a carico dell'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato e' equiparato all'assegno vitalizio di diritto a carico del Fondo di previdenza per i dipendenti statali.