Art. 241.
             (Posizione assicurativa presso l'I.N.P.S.)

  Le  norme  sulla posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale
della  previdenza  sociale,  di  cui agli articoli da 124 a 127, sono
applicabili anche al personale delle ferrovie dello Stato.
  Per  gli  effetti  previsti  dall'art.  126, l'assegno vitalizio di
diritto  a  carico  dell'Opera  di  previdenza per il personale delle
ferrovie dello Stato e' equiparato all'assegno vitalizio di diritto a
carico del Fondo di previdenza per i dipendenti statali.