Art. 194 
 
 
                 (Affidamento a contraente generale) 
 
  1. Con il contratto di affidamento unitario a contraente  generale,
il soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto  dotato  di  adeguata
capacita'  organizzativa,  tecnico-realizzativa  e   finanziaria   la
realizzazione con qualsiasi  mezzo  dell'opera,  nel  rispetto  delle
esigenze specificate nel progetto  definitivo  redatto  dal  soggetto
aggiudicatore e posto a base di gara,  ai  sensi  dell'articolo  195,
comma 2, a fronte di un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo
l'ultimazione dei lavori. 
  2. Il contraente generale provvede: 
  a) alla predisposizione del progetto  esecutivo  e  alle  attivita'
tecnico  amministrative  occorrenti  al  soggetto  aggiudicatore  per
pervenire all'approvazione dello stesso; 
  b)  all'acquisizione  delle  aree  di  sedime;  la  delega  di  cui
all'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della  Repubblica
8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un concessionario,  puo'  essere
accordata al contraente generale; 
  c) all'esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori; 
  d)  al  prefinanziamento,  in  tutto  o  in  parte,  dell'opera  da
realizzare; 
  e) ove richiesto,  all'individuazione  delle  modalita'  gestionali
dell'opera e di selezione dei soggetti gestori; 
  f) all'indicazione, al  soggetto  aggiudicatore,  del  piano  degli
affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e  di
tutti gli altri elementi utili a  prevenire  le  infiltrazioni  della
criminalita', secondo le  forme  stabilite  tra  quest'ultimo  e  gli
organi competenti in materia. 
  3. Il soggetto aggiudicatore provvede: 
  a) all'approvazione del progetto esecutivo e delle varianti; 
  b) alla nomina, con le procedure di cui all'articolo 31,  comma  1,
del  direttore  dei  lavori  e  dei  collaudatori,  nonche'  provvede
all'alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere, assicurando un
costante monitoraggio dei lavori anche tramite un comitato permanente
costituito da suoi rappresentanti e rappresentanti del contraente; 
  c) al collaudo delle stesse; 
  d) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi  competenti
in materia di sicurezza nonche' di prevenzione  e  repressione  della
criminalita', finalizzati alla verifica preventiva del  programma  di
esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio  di  tutte
le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che  le  realizzano,
in ogni caso prevedendo l'adozione di  protocolli  di  legalita'  che
comportino clausole specifiche  di  impegno,  da  parte  dell'impresa
aggiudicataria, a denunciare eventuali tentativi di  estorsione,  con
la possibilita' di valutare il comportamento  dell'aggiudicatario  ai
fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima
stazione  appaltante  in  caso  di   mancata   osservanza   di   tali
prescrizioni. Le prescrizioni a cui  si  uniformano  gli  accordi  di
sicurezza  sono  vincolanti  per  i  soggetti  aggiudicatori  e   per
l'impresa aggiudicataria, che  e'  tenuta  a  trasferire  i  relativi
obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque  titolo  alla
realizzazione  dei  lavori.  Le  misure  di   monitoraggio   per   la
prevenzione e  repressione  di  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa
comprendono  il  controllo  dei  flussi  finanziari   connessi   alla
realizzazione  dell'opera,   inclusi   quelli   concernenti   risorse
totalmente  o  parzialmente  a  carico   dei   promotori   ai   sensi
dell'articolo 183 e quelli derivanti dalla attuazione di  ogni  altra
modalita' di finanza di progetto. Gli oneri connessi al  monitoraggio
finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di cui al comma
20. 
  4. Il contraente  generale  risponde  nei  confronti  del  soggetto
aggiudicatore della  corretta  e  tempestiva  esecuzione  dell'opera,
secondo le successive previsioni del presente capo.  I  rapporti  tra
soggetto aggiudicatore e  contraente  generale  sono  regolati  dalle
norme della parte I e della parte  II  che  costituiscono  attuazione
della direttiva 2014/24/UE o dalle norme della parte III, dagli  atti
di gara e dalle norme del codice civile regolanti l'appalto. 
  5. Alle varianti del progetto affidato al contraente  generale  non
si applica l'articolo 63; esse sono regolate dalle norme della  parte
II, che costituiscono attuazione della direttiva 2014/24/UE  o  dalle
norme della parte III e dalle disposizioni seguenti: 
  a) restano a carico del contraente generale le  eventuali  varianti
necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni  del  progetto
esecutivo   redatto   dallo   stesso   e   approvato   dal   soggetto
aggiudicatore, mentre restano a carico del soggetto aggiudicatore  le
eventuali  varianti  indotte  da  forza   maggiore   o   sopravvenute
prescrizioni di legge o  di  enti  terzi  o  comunque  richieste  dal
soggetto aggiudicatore; 
  b) al di fuori dei casi di  cui  alla  lettera  a),  il  contraente
generale  puo'  proporre  al  soggetto  aggiudicatore   le   varianti
progettuali o le modifiche tecniche ritenute  dallo  stesso  utili  a
ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle opere; il soggetto
aggiudicatore  puo'  rifiutare  la  approvazione  delle  varianti   o
modifiche tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e
le esigenze del  soggetto  aggiudicatore,  specificate  nel  progetto
posto a base di gara,  o  comunque  determinino  peggioramento  della
funzionalita', durabilita', manutenibilita' e sicurezza delle  opere,
ovvero comportino maggiore spesa a carico del soggetto  aggiudicatore
o ritardo del termine di ultimazione. 
  6. Il contraente generale provvede alla esecuzione  unitaria  delle
attivita' di cui al comma 2 direttamente  ovvero,  se  costituito  da
piu' soggetti, a mezzo della societa' di progetto di cui al comma 10;
i rapporti del contraente generale  con  i  terzi  sono  rapporti  di
diritto privato, a cui non  si  applica  il  presente  codice,  salvo
quanto previsto nel presente capo. Al  contraente  generale  che  sia
esso stesso amministrazione aggiudicatrice o  ente  aggiudicatore  si
applicano le sole disposizioni di cui alla parte I e alla  parte  II,
titolo I che costituiscono attuazione della direttiva 2014/24, ovvero
di cui alla parte III. 
  7.  Il  contraente  generale  puo'  eseguire  i   lavori   affidati
direttamente,  nei  limiti  della  qualificazione  posseduta,  ovvero
mediante affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari  di  lavori
del contraente generale devono a loro volta possedere i requisiti  di
qualificazione previsti dall'articolo 84, e possono  sub  affidare  i
lavori nei limiti e alle condizioni previste per gli  appaltatori  di
lavori pubblici; ai predetti sub-affidamenti  si  applica  l'articolo
105. 
  8. L'affidamento al contraente generale, nonche' gli affidamenti  e
sub affidamenti di lavori del contraente generale, sono soggetti alle
verifiche antimafia, con le modalita' previste per i lavori pubblici. 
  9.  Il  soggetto  aggiudicatore  verifica,  prima   di   effettuare
qualsiasi  pagamento  a  favore  del  contraente  generale,  compresa
l'emissione di eventuali stati di  avanzamento  lavori,  il  regolare
adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso
i  propri  affidatari:  ove  risulti  l'inadempienza  del  contraente
generale,  il  soggetto  aggiudicatore  applica  una  detrazione  sui
successivi pagamenti e procede al pagamento diretto  all'affidatario,
nonche' applica le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto. 
  10. Per il  compimento  delle  proprie  prestazioni  il  contraente
generale, ove composto da piu' soggetti, costituisce una societa'  di
progetto in forma di societa',  anche  consortile,  per  azioni  o  a
responsabilita' limitata. La societa' e' regolata dall'articolo 184 e
dalle successive disposizioni del presente  articolo.  Alla  societa'
possono partecipare,  oltre  ai  soggetti  componenti  il  contraente
generale, istituzioni finanziarie, assicurative e  tecnico  operative
preventivamente  indicate  in  sede  di  gara.  La   societa'   cosi'
costituita subentra nel rapporto al contraente generale senza  alcuna
autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che il  subentro
costituisca cessione  di  contratto;  salvo  diversa  previsione  del
contratto, i  soggetti  componenti  il  contraente  generale  restano
solidalmente responsabili con la societa' di progetto  nei  confronti
del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto.  In
alternativa,  la  societa'  di  progetto  puo'  fornire  al  soggetto
aggiudicatore garanzie bancarie e assicurative  per  la  restituzione
delle somme percepite in corso d'opera, liberando in tal modo i soci.
Tali garanzie cessano alla  data  di  emissione  del  certificato  di
collaudo dell'opera. Il capitale minimo della societa' di progetto e'
indicato nel bando di gara. 
  11. Il contratto stabilisce le modalita' per la eventuale  cessione
delle quote della societa' di progetto, fermo restando che i soci che
hanno concorso a formare  i  requisiti  per  la  qualificazione  sono
tenuti a partecipare alla societa' e  a  garantire,  nei  limiti  del
contratto,  il  buon  adempimento  degli  obblighi   del   contraente
generale, sino a che l'opera sia realizzata e collaudata.  L'ingresso
nella societa' di progetto e lo smobilizzo di partecipazioni da parte
di istituti bancari e altri investitori istituzionali che non abbiano
concorso a formare i requisiti per la  qualificazione  puo'  tuttavia
avvenire in qualsiasi momento. Il  soggetto  aggiudicatore  non  puo'
opporsi alla cessione di crediti effettuata dal  contraente  generale
nell'ipotesi di cui all'articolo 106, comma 14. 
  12. Il bando determina la  quota  di  valore  dell'opera  che  deve
essere  realizzata  dal  contraente  generale  con  anticipazione  di
risorse proprie e i tempi e i modi di pagamento del prezzo. Il  saldo
della quota di corrispettivo ritenuta a tal fine deve  essere  pagato
alla ultimazione dei lavori.  Per  il  finanziamento  della  predetta
quota, il contraente generale  o  la  societa'  di  progetto  possono
emettere  obbligazioni,  previa  autorizzazione   degli   organi   di
vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'articolo  2412  del  codice
civile. Il  soggetto  aggiudicatore  garantisce  il  pagamento  delle
obbligazioni  emesse,  nei  limiti  del  proprio  debito   verso   il
contraente generale quale risultante da stati di  avanzamento  emessi
ovvero dal conto finale o dal certificato di collaudo dell'opera;  le
obbligazioni garantite  dal  soggetto  aggiudicatore  possono  essere
utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o  assicurative
previste dalla legislazione vigente.  Le  modalita'  di  operativita'
della garanzia di cui  al  terzo  periodo  del  presente  comma  sono
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture. Le  garanzie  prestate
dallo Stato ai sensi del presente  comma  sono  inserite  nell'elenco
allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze. 
  13. I crediti  delle  societa'  di  progetto,  ivi  incluse  quelle
costituite dai concessionari a norma dell'articolo 184 nei  confronti
del soggetto aggiudicatore, sono cedibili ai sensi dell'articolo 106,
comma 13; la cessione  puo'  avere  ad  oggetto  crediti  non  ancora
liquidi ed esigibili. 
  14. La cessione deve essere  stipulata  mediante  atto  pubblico  o
scrittura privata autenticata e deve essere  notificata  al  debitore
ceduto. L'atto notificato deve espressamente indicare se la  cessione
e' effettuata a fronte  di  un  finanziamento  senza  rivalsa  o  con
rivalsa limitata. 
  15. Il soggetto aggiudicatore liquida l'importo  delle  prestazioni
rese e prefinanziate dal contraente generale con la emissione  di  un
certificato di pagamento esigibile alla scadenza del prefinanziamento
secondo le previsioni contrattuali. Per i  soli  crediti  di  cui  al
presente comma ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa  o  con
rivalsa  limitata,  la  emissione  del   certificato   di   pagamento
costituisce definitivo riconoscimento del  credito  del  finanziatore
cessionario; al cessionario non e' applicabile nessuna  eccezione  di
pagamento delle quote di prefinanziamento riconosciute, derivante dai
rapporti  tra  debitore  e  creditore   cedente,   ivi   inclusa   la
compensazione con crediti  derivanti  dall'adempimento  dello  stesso
contratto  o  con  qualsiasi  diverso  credito  nei   confronti   del
contraente generale cedente. 
  16. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento dei crediti
riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15, in  tutti  i  casi  di
mancato o ritardato completamento dell'opera. 
  17. Per gli affidamenti per i quali vi siano  crediti  riconosciuti
definitivi ai sensi del comma 15: 
  a) ove le garanzie di cui all'articolo 104 si  siano  gia'  ridotte
ovvero  la  riduzione  sia  espressamente  prevista  nella   garanzia
prestata, il riconoscimento definitivo del credito non  opera  se  la
garanzia non e' ripristinata e la  previsione  di  riduzione  espunta
dalla garanzia; 
  b)  in  tutti  i  casi  di  risoluzione  del  rapporto  per  motivi
attribuibili al contraente  generale  si  applicano  le  disposizioni
previste dall'articolo 189; 
  18. Il contraente generale presta, una volta istituita, la garanzia
per la risoluzione di cui all'articolo 104, che deve  comprendere  la
possibilita' per il garante, in caso di fallimento o inadempienza del
contraente generale, di far subentrare nel  rapporto  altro  soggetto
idoneo in possesso  dei  requisiti  di  contraente  generale,  scelto
direttamente dal garante stesso. 
  19. I capitolati prevedono, tra l'altro: 
  a) le modalita' e i tempi, nella fase di  sviluppo  e  approvazione
del progetto esecutivo, delle prestazioni propedeutiche ai lavori e i
lavori di cantierizzazione, ove autorizzati; 
  b)  le  modalita'  e  i  tempi  per  il  pagamento  dei  ratei   di
corrispettivo  dovuti  al  contraente  generale  per  le  prestazioni
compiute prima dell'inizio dei lavori, pertinenti in  particolare  le
attivita' progettuali e le prestazioni di cui alla lettera a). 
  20. Il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara  un'aliquota
forfettaria,  non  sottoposta   al   ribasso   d'asta,   ragguagliata
all'importo   complessivo   dell'intervento,   secondo    valutazioni
preliminari  che  il  contraente  generale  e'  tenuto   a   recepire
nell'offerta formulata in sede di gara, da  destinare  all'attuazione
di  misure  idonee  volte  al  perseguimento   delle   finalita'   di
prevenzione e repressione  della  criminalita'  e  dei  tentativi  di
infiltrazione  mafiosa,  ai  sensi  del  comma  3,   lettera   d)   e
dell'articolo 203, comma 1. Nel progetto che si pone a base di  gara,
ai  sensi  dell'articolo  195,  comma  2,  elaborato   dal   soggetto
aggiudicatore, la somma corrispondente a detta  aliquota  e'  inclusa
nelle somme a disposizione del quadro  economico,  ed  e'  unita  una
relazione  di  massima  che   corre   da   il   progetto,   indicante
l'articolazione delle suddette misure, nonche' la  stima  dei  costi.
Tale stima e' riportata nelle successive fasi della progettazione. Le
variazioni tecniche  per  l'attuazione  delle  misure  in  questione,
eventualmente proposte dal contraente  generale,  in  qualunque  fase
dell'opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a carico  del
soggetto aggiudicatore. Ove il progetto definitivo sia  prodotto  per
iniziativa   del   promotore,   quest'ultimo    predispone    analoga
articolazione delle misure in questione, con relativa indicazione dei
costi, non sottoposti a ribasso  d'asta  e  inseriti  nelle  somme  a
disposizione dell'amministrazione. Le disposizioni del presente comma
si applicano, in quanto compatibili, anche nei  casi  di  affidamento
mediante concessione. 
 
          Note all'art. 194 
              - Si riporta l'articolo 6,  comma  8  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327  (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di espropriazione per pubblica utilita' (Testo A): 
              "Art. 6 (L) (Regole generali sulla competenza) 
              (Omissis) 
              8. Se  l'opera  pubblica  o  di  pubblica  utilita'  va
          realizzata da  un  concessionario  o  contraente  generale,
          l'amministrazione titolare del  potere  espropriativo  puo'
          delegare, in tutto  o  in  parte,  l'esercizio  dei  propri
          poteri  espropriativi,  determinando  chiaramente  l'ambito
          della delega nella concessione o nell'atto di  affidamento,
          i  cui  estremi  vanno  specificati  in   ogni   atto   del
          procedimento  espropriativo.  A  questo  scopo  i  soggetti
          privati cui sono attribuiti per legge o per  delega  poteri
          espropriativi, possono avvalersi di societa' controllata. I
          soggetti privati possono altresi' avvalersi di societa'  di
          servizi ai fini delle attivita' preparatorie. 
              (Omissis).". 
              -  La  direttiva  26  febbraio  2014,   n.   2014/24/UE
          (Direttiva del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  sugli
          appalti pubblici  e  che  abroga  la  direttiva  2004/18/CE
          (Testo rilevante ai  fini  del  SEE)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014, n.  L
          94. 
              - La disciplina giuridica dell'appalto e' contenuta  al
          Capo  VII  (Dell'appalto),  del  Titolo  III  (Dei  singoli
          contratti), del Libro IV (Delle  obbligazioni)  del  Codice
          civile, dall'articolo 1655 all'articolo 1677. 
              - Si riporta l'articolo 2412 del Codice civile: 
              "Art. 2412 (Limiti all'emissione) 
              La societa' puo' emettere obbligazioni al  portatore  o
          nominative per  somma  complessivamente  non  eccedente  il
          doppio del capitale sociale, della riserva legale  e  delle
          riserve   disponibili   risultanti   dall'ultimo   bilancio
          approvato. I sindaci attestano  il  rispetto  del  suddetto
          limite. 
              Il limite di cui al primo comma puo' essere superato se
          le obbligazioni emesse in  eccedenza  sono  destinate  alla
          sottoscrizione  da  parte  di   investitori   professionali
          soggetti  a  vigilanza  prudenziale  a  norma  delle  leggi
          speciali.  In  caso  di   successiva   circolazione   delle
          obbligazioni, chi le trasferisce  risponde  della  solvenza
          della societa' nei confronti degli acquirenti che non siano
          investitori professionali. 
              Non e' soggetta al limite di cui al primo comma, e  non
          rientra nel calcolo al fine del  medesimo,  l'emissione  di
          obbligazioni  garantite  da  ipoteca  di  primo  grado   su
          immobili di proprieta' della societa', sino a due terzi del
          valore degli immobili medesimi. 
              Al computo del limite di cui al primo comma  concorrono
          gli importi relativi a  garanzie  comunque  prestate  dalla
          societa' per obbligazioni emesse da altre  societa',  anche
          estere. 
              I commi primo e secondo non si applicano alle emissioni
          di obbligazioni destinate  ad  essere  quotate  in  mercati
          regolamentati o in sistemi  multilaterali  di  negoziazione
          ovvero di obbligazioni che danno il  diritto  di  acquisire
          ovvero di sottoscrivere azioni. 
              Quando ricorrono particolari  ragioni  che  interessano
          l'economia nazionale, la societa' puo'  essere  autorizzata
          con provvedimento dell'autorita' governativa,  ad  emettere
          obbligazioni per somma  superiore  a  quanto  previsto  nel
          presente  articolo,  con  l'osservanza  dei  limiti,  delle
          modalita'  e  delle  cautele  stabilite  nel  provvedimento
          stesso. 
              Restano  salve  le  disposizioni  di   leggi   speciali
          relative a particolari categorie di societa' e alle riserve
          di attivita'. 
              Abrogato.".