Art. 74. Trattandosi di cittadino, l'autorita' politica lo fara' comparire, scortato dalla forza pubblica, dinanzi a se, e con foglio di via lo indirizzera' all'autorita' locale del comune in cui l'imputato avra' dichiarato di voler fissare la sua dimora, sottoponendolo all'obbligo di non variarla senza preventiva partecipazione alla stessa Autorita' locale.