(Allegato B-art. 75)
 
                              Art. 75. 
 
  Se l'ozioso  o  vagabondo  si  scostera'  dallo  stradale  statogli
designato, o non si presentera' nel termine che gli fu fissato avanti
l'Autorita'  a  cui  fu  diretto,  ovvero   si   allontanera'   senza
autorizzazione  dalla  dimora   assegnatagli,   sara'   arrestato   e
riconsegnato all'Autorita' giudiziaria per l'opportuno procedimento. 
 
  Scontata la pena che gli sara' inflitta, l'Autorita'  politica  del
circondario lo fara' tradurre colla forza avanti l'Autorita'  locale,
per l'effetto di cui all'articolo precedente.