Art. 75. Se l'ozioso o vagabondo si scostera' dallo stradale statogli designato, o non si presentera' nel termine che gli fu fissato avanti l'Autorita' a cui fu diretto, ovvero si allontanera' senza autorizzazione dalla dimora assegnatagli, sara' arrestato e riconsegnato all'Autorita' giudiziaria per l'opportuno procedimento. Scontata la pena che gli sara' inflitta, l'Autorita' politica del circondario lo fara' tradurre colla forza avanti l'Autorita' locale, per l'effetto di cui all'articolo precedente.