Art. 76. Potra' il prefetto, nell'interesse dell'ordine e della pubblica sicurezza, vietare al condannato come ozioso e vagabondo di stabilire domicilio nelle citta' ed altri luoghi da lui scelti. Il Ministro dell'interno potra' eziandio per gravi motivi di sicurezza e d'ordine pubblico designare per un termine non maggiore di un anno il luogo nel quale l'ozioso o vagabondo recidivo dovra' stabilire il suo domicilio.