(Allegato B-art. 76)
 
                              Art. 76. 
 
  Potra' il prefetto, nell'interesse  dell'ordine  e  della  pubblica
sicurezza, vietare al condannato come ozioso e vagabondo di stabilire
domicilio nelle citta' ed altri luoghi da lui scelti. 
 
  Il Ministro  dell'interno  potra'  eziandio  per  gravi  motivi  di
sicurezza e d'ordine pubblico designare per un termine  non  maggiore
di un anno il luogo nel quale l'ozioso o  vagabondo  recidivo  dovra'
stabilire il suo domicilio.