Art. 9. Quantificazione degli oneri 1. La societa' SoGIN inoltra, entro il 30 settembre di ogni anno, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, un dettagliato programma di tutte le attivita' di cui all'art. 8, anche se svolte da altri soggetti, su un orizzonte anche pluriennale, con il preventivo dei relativi costi. 2. Entro il 31 dicembre 2000, e successivamente ogni tre anni, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ridetermina gli oneri di cui all'art. 8 ed aggiorna l'onere annuale, sulla base del programma di cui al comma 1 e tenendo conto di criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attivita' previste al medesimo articolo, nonche' degli oneri gia' reintegrati sulla base di quanto disposto dai provvedimenti in materia del Comitato interministeriale dei prezzi, come modificati dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 12 giugno 1998, n. 58/98, e di quanto previsto dall'art. 5 della deliberazione della medesima Autorita' 22 dicembre 1998, n. 161/98. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas comunica al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le proprie determinazioni in merito, che divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diverse indicazioni dei Ministri medesimi.