Art. 9.
                     Quantificazione degli oneri
  1.  La  societa' SoGIN inoltra, entro il 30 settembre di ogni anno,
all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  un dettagliato
programma di tutte le attivita' di cui all'art. 8, anche se svolte da
altri  soggetti, su un orizzonte anche pluriennale, con il preventivo
dei relativi costi.
  2.  Entro  il  31 dicembre  2000,  e successivamente ogni tre anni,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ridetermina gli oneri di
cui  all'art. 8 ed aggiorna l'onere annuale, sulla base del programma
di  cui al comma 1 e tenendo conto di criteri di efficienza economica
nello  svolgimento  delle  attivita'  previste  al medesimo articolo,
nonche'  degli  oneri  gia' reintegrati sulla base di quanto disposto
dai  provvedimenti  in  materia  del  Comitato  interministeriale dei
prezzi,   come  modificati  dalla  deliberazione  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il gas 12 giugno 1998, n. 58/98, e di quanto
previsto  dall'art.  5  della  deliberazione della medesima Autorita'
22 dicembre 1998, n. 161/98. L'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas   comunica   al   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato  ed  al  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  le  proprie  determinazioni in merito, che
divengono  operative  sessanta  giorni  dopo  la comunicazione, salvo
diverse indicazioni dei Ministri medesimi.