Articolo 13
                              Funzioni

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano
la  popolazione  ed il territorio comunale, precipuamente nei settori
organici  dei  servizi alla persona e alla comunita', dell'assetto ed
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto
non  sia  espressamente  attribuito  ad  altri  soggetti  dalla legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2.  Il  comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali
adeguati,  attua  forme  sia di decentramento sia di cooperazione con
altri comuni e con la provincia.