Articolo 14
        Compiti del comune per servizi di competenza statale

1.  Il  comune  gestisce  i  servizi  elettorali, di stato civile, di
anagrafe, di leva militare e di statistica.

2.  Le  relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale
del Governo, ai sensi dell'articolo 54.

3.  Ulteriori  funzioni  amministrative  per  servizi  di  competenza
statale  possono  essere  affidate  ai  comuni dalla legge che regola
anche   i   relativi  rapporti  finanziari,  assicurando  le  risorse
necessarie.