Articolo 16
                              Municipi

1.  Nei  comuni  istituiti  mediante  fusione  di  due  o piu' comuni
contigui lo statuto comunale puo' prevedere l'istituzione di municipi
nei territori delle comunita' di origine o di alcune di esse.

2.  Lo  statuto  e  il regolamento disciplinano l'organizzazione e le
funzioni  dei  municipi,  potendo  prevedere  anche  organi  eletti a
suffragio  universale  diretto.  Si applicano agli amministratori dei
municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari
popolazione.