Art. 23.
1.  L'articolo  38  delle  norme  di  attuazione,  di coordinamento e
transitorie  del  codice  di  procedura penale, approvate con decreto
legislativo  28 luglio 1989, n. 271, come modificato dall'articolo 22
della legge 8 agosto 1995, n. 332, e' abrogato.