Art. 13
                    Procedimento per la dispensa

  1.  La  domanda  di  dispensa  si  propone al Consiglio dell'ordine
presso il quale l'avvocato stabilito e' iscritto.
  2.  La domanda e' corredata dalla documentazione relativa al numero
e  alla  natura  delle  pratiche trattate, nonche' dalle informazioni
idonee  a  provare  l'esercizio  effettivo  e regolare dell'attivita'
professionale  svolta  nel diritto nazionale, ivi compreso il diritto
comunitario,  per  il  periodo  minimo  di tre anni. L'interessato e'
tenuto  a  dichiarare  l'eventuale esistenza di procedimenti penali o
disciplinari  a  suo  carico,  pendenti  o  gia' definiti nello Stato
membro  di  origine,  fornendo  al  Consiglio  ogni  ulteriore  utile
informazione.
  3.  Il  Consiglio dell'ordine verifica la regolarita' e l'esercizio
effettivo  dell'attivita'  esercitata,  anche  mediante  richiesta di
informazioni  agli  uffici  interessati  e,  ove  ritenuto opportuno,
invita l'avvocato a fornire chiarimenti o precisazioni in ordine agli
elementi forniti e alla documentazione prodotta.
  4.  La  deliberazione  in  merito  alla  dispensa  e'  assunta  dal
Consiglio   dell'ordine  nel  termine  di  tre  mesi  dalla  data  di
presentazione  della  domanda o dalla scadenza del termine per la sua
integrazione.   La  deliberazione  e'  motivata  e  notificata  entro
quindici giorni all'interessato e al Procuratore della Repubblica, al
quale  sono  altresi' trasmessi i documenti giustificativi. Nei dieci
giorni  successivi  il  Procuratore  della  Repubblica  riferisce con
parere  motivato  al Procuratore generale presso la Corte di appello.
Quest'ultimo  e  l'interessato possono presentare, entro venti giorni
dalla  notificazione,  ricorso  al  Consiglio  nazionale  forense. Il
ricorso   del   pubblico   ministero   ha   effetto   sospensivo.  La
deliberazione e' altresi' comunicata al Ministero della giustizia per
l'esercizio delle funzioni di vigilanza.
  5.  Anche prima della verifica dell'attivita' professionale svolta,
il  Consiglio  dell'ordine  puo'  rigettare la domanda in pendenza di
procedimenti  disciplinari per altri gravi motivi, qualora sussistano
ragioni di ordine pubblico.
  6.  Qualora il Consiglio non abbia deliberato nel termine stabilito
nel  comma  4,  gli  interessati  e  il  pubblico  ministero  possono
presentare  ricorso,  entro  venti  giorni  dalla  scadenza  di  tale
termine,  al  Consiglio nazionale forense, il quale decide sul merito
delle iscrizioni.
  7.  Tutti  i  soggetti  che, in ragione del loro ufficio, vengono a
conoscenza degli elementi e delle informazioni comunque acquisiti nel
corso  dell'istruttoria  della  domanda  di  dispensa  sono tenuti al
segreto.