Art. 15
                        Uso del doppio titolo

  1. L'avvocato integrato il quale ha ottenuto l'iscrizione nell'albo
degli  avvocati ed esercita la professione con il titolo di avvocato,
ha  diritto  di  aggiungere  a  tale  titolo  quello professionale di
origine,  indicato nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello
Stato membro nel quale e' stato acquisito.