Art. 17
                       Estensione del divieto
            (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4,
              commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)

  1.  Il  divieto  e'  anticipato  a tre mesi dalla data presunta del
parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione
all'avanzato  stato  di  gravidanza,  siano  da  ritenersi  gravosi o
pregiudizievoli.  Tali lavori sono determinati con propri decreti dal
Ministro   per   il  lavoro  e  la  previdenza  sociale,  sentite  le
organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino
all'emanazione  del  primo  decreto ministeriale, l'anticipazione del
divieto  di  lavoro  e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero
del lavoro, competente per territorio.
  2.  Il  servizio  ispettivo del Ministero del lavoro puo' disporre,
sulla  base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi
del  Servizio  sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n. 502, l'interdizione dal
lavoro  delle  lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di
astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, per uno
o  piu' periodi, la cui durata sara' determinata dal servizio stesso,
per i seguenti motivi:
a) nel  caso  di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti
   forme  morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato
   di gravidanza;
b) quando  le  condizioni  di  lavoro  o  ambientali  siano  ritenute
   pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni,
   secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.
  3.  L'astensione  dal  lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 e'
disposta  dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le
risultanze  dell'accertamento  medico  ivi  previsto. In ogni caso il
provvedimento   dovra'   essere  emanato  entro  sette  giorni  dalla
ricezione dell'istanza della lavoratrice.
  4.  L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2
puo' essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro,
d'ufficio  o  su  istanza  della lavoratrice, qualora nel corso della
propria  attivita' di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni
che danno luogo all'astensione medesima.
  5.  I  provvedimenti  dei  servizi  ispettivi previsti dai presente
articolo sono definitivi.
 
          Note all'art. 17, comma 2:
              - Il  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 502,
          recante  "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
          norma  dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1992,
          n.  305,  supplemento  ordinario.  Il testo dell'art. 2 del
          citato decreto legislativo n. 502/1992, e' il seguente:
              "Art.  2  (Competenze  regionali).  -  1. Spettano alle
          regioni e alle province autonome, nel rispetto dei principi
          stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed
          amministrative   in  materia  di  assistenza  sanitaria  ed
          ospedaliera.
              2.    Spettano   in   particolare   alle   regioni   la
          determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi
          e  sull'attivita'  destinata alla tutela della salute e dei
          criteri  di  finanziamento  delle unita' sanitarie locali e
          delle   aziende  ospedaliere,  le  attivita'  di  indirizzo
          tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette
          unita'  sanitarie  locali ed aziende, anche in relazione al

          controllo  di  gestione  e  alla valutazione della qualita'
          delle prestazioni sanitarie.
              2-bis.  La  legge  regionale istituisce e disciplina la
          Conferenza  permanente  per  la  programmazione sanitaria e
          socio-sanitaria  regionale,  assicurandone  il  raccordo  o
          l'inserimento    nell'organismo    rappresentativo    delle
          autonomie  locali,  ove  istituito.  Fanno, comunque, parte
          della  Conferenza:  il  sindaco  del comune nel caso in cui
          l'ambito  territoriale dell'Azienda unita' sanitaria locale
          coincida   con  quella  del  comune;  il  presidente  della
          Conferenza dei sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di
          circoscrizione   nei  casi  in  cui  l'ambito  territoriale
          dell'unita'  sanitaria locale sia rispettivamente superiore
          o  inferiore al territorio del comune; rappresentanti delle
          associazioni regionali delle autonomie locali.
              2-ter.  Il  progetto  del  Piano sanitario regionale e'
          sottoposto  alla  Conferenza  di  cui al comma 2-bis, ed e'
          approvato  previo  esame  delle  osservazioni eventualmente
          formulate   dalla   Conferenza.  La  Confefenza  partecipa,
          altresi',  nelle  forme  e con le modalita' stabilite dalla
          legge  regionale,  alla  verifica  della  realizzazione del
          Piano  attuativo locale, da parte delle aziende ospedaliere
          di cui all'art. 4, e dei piani attuativi metropolitani.
              2-quater. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia,
          definiscono i criteri e le modalita' anche operative per il
          coordinamento delle strutture sanitarie operanti nelle aree
          metropolitane  di  cui  all'art.  17,  comma 1, della legge
          8 giugno  1990, n. 142, nonche' l'eventuale costituzione di
          appositi organismi.
              2-quinquies.  La legge regionale disciplina il rapporto
          tra  programmazione  regionale  e  programmazione attuativa
          locale,  definendo in particolare le procedure di proposta,
          adozione  e  approvazione  del  Piano attuativo locale e le
          modalita'  della  partecipazione  ad esse degli enti locali
          interessati.  Nelle  aree  metropolitane il piano attuativo
          metropolitano  e'  elaborato dall'organismo di cui al comma
          2-quater ove costituito.
              2-sexies. La regione disciplina altresi':
                a) l'articolazione del territorio regionale in unita'
          sanitarie  locali,  le  quali assicurano attraverso servizi
          direttamente  gestiti  l'assistenza sanitaria collettiva in
          ambiente  di  vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e
          l'assistenza   ospedaliera,   salvo   quanto  previsto  dal
          presente   decreto   per   quanto   attiene   alle  aziende
          ospedaliere  di  rilievo  nazionale e interregionale e alle
          altre strutture pubbliche e private accreditate;
                b) i  principi  e  criteri  per  l'adozione dell'atto
          aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis;
                c) la  definizione  dei  criteri  per l'articolazione
          delle  unita'  sanitarie  locali  in  distretti,  da  parte
          dell'atto  di  cui  all'art.  3, comma 1-bis, tenendo conto
          delle peculiarita' delle zone montane e a bassa densita' di
          popolazione;
                d) il  finanziamento  delle  unita' sanitarie locali,
          sulla  base  di  una  quota capitaria corretta in relazione
          alle   caratteristiche   della  popolazione  residente  con
          criteri  coerenti con quelli indicati all'art. 1, comma 34,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
                e) le modalita' di vigilanza e di controllo, da parte
          della  regione  medesima,  sulle  unita'  sanitarie locali,
          nonche'   di   valutazione   dei  risultati  delle  stesse,

          prevedendo  in  quest'ultimo  caso  forme  e  modalita'  di
          partecipazione della Conferenza dei sindaci;
                f) l'organizzazione    e   il   funzionamento   delle
          attivita'  di  cui  all'art. 19-bis, comma 3, in raccordo e
          cooperazione   con  la  Commissione  nazionale  di  cui  al
          medesimo articolo;
                g) fermo    restando    il    generale   divieto   di
          indebitamento,  la  possibilita'  per  le  unita' sanitarie

          locali di:
                  1) anticipazione,  da  parte  del  tesoriere, nella
          misura  massima  di  un dodicesimo dell'ammontare annuo del
          valore  dei  ricavi,  inclusi i trasferimenti, iscritti nel
          bilancio preventivo annuale;
                  2) contrazione di mutui e accensione di altre forme
          di  credito,  di  durata non superiore a dieci anni, per il
          finanziamento   di   spese   di   investimento   e   previa
          autorizzazione  regionale,  fino a un ammontare complessivo
          delle   relative   rate,  per  capitale  e  interessi,  non
          superiore  al  quindici  per  cento  delle  entrate proprie
          correnti,  a  esclusione  della  quota  di  fondo sanitario
          nazionale di parte corrente attribuita alla regione;
                h) le  modalita' con cui le unita' sanitarie locali e
          le  aziende  ospedaliere  assicurano  le  prestazioni  e  i
          servizi  contemplati  dai  livelli aggiuntivi di assistenza
          finanziati  dai  comuni  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 1,
          lettera l), della legge 30 novembre 1998, n. 419.
              2-septies.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata
          in  vigore  del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
          le  regioni istituiscono l'elenco delle istituzioni e degli
          organismi  a  scopo  non lucrativo di cui all'art. 1, comma
          18.
              2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la
          regione non adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis
          e  2-quinquies,  il  Ministro  della  sanita',  sentite  la
          regione  interessata  e  l'Agenzia  per  i servizi sanitari
          regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso
          tale  termine, il Ministro della sanita', sentito il parere
          della   medesima   Agenzia  e  previa  consultazione  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le

          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          propone al Consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo,
          anche  sotto  forma  di  nomina  di un commissario ad acta.
          L'intervento  adottato dal Governo non preclude l'esercizio
          delle  funzioni  regionali per le quali si e' provveduto in
          via  sostitutiva  ed e' efficace sino a quando i competenti
          organi regionali abbiano provveduto.".
              - Il  testo  dell'art. 7 del citato decreto legislativo
          n. 502/1992, e' il seguente:
              "Art. 7 (Dipartimenti di prevenzione). - 1. Abrogato.
              2. Le attivita' di indirizzo e coordinamento necessarie
          per  assicurare  la  uniforme  attuazione  delle  normative
          comunitarie   e   degli   organismi   internazionali   sono
          assicurate  dal  Ministero della sanita' che si avvale, per
          gli  aspetti  di  competenza,  dell'Istituto  superiore  di
          sanita',  dell'Istituto  superiore  per la prevenzione e la
          sicurezza   del   lavoro,  degli  Istituti  zooprofilattici
          sperimentali,   dell'Agenzia   per   i   servizi   sanitari
          regionali,   dell'Agenzia   nazionale   per  la  protezione
          dell'ambiente  e  degli  istituti  di  ricerca  del  CNR  e
          dell'ENEA.
              3.  I  dipartimenti di prevenzione, tramite la regione,
          acquisiscono  dall'Istituto  superiore per la prevenzione e
          la  sicurezza  del  lavoro  e  dall'Istituto  nazionale per
          l'assicurazione   contro  gli  infortuni  sul  lavoro  ogni
          informazione  utile ai fini della conoscenza dei rischi per
          la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di
          lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
          infortuni  sul  lavoro  garantisce  la  trasmissione  delle
          anzidette    informazioni    anche   attraverso   strumenti
          telematici.".