Art. 19.
                    Interruzione della gravidanza
             (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 20)

  1.  L'interruzione  della  gravidanza,  spontanea o volontaria, nei
casi  previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n.
194, e' considerata a tutti gli effetti come malattia.
  2. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la
pena   prevista  per  chiunque  cagioni  ad  una  donna,  per  colpa,
l'interruzione  della gravidanza o un parto prematuro e' aumentata se
il fatto e' commesso con la violazione delle norme poste a tutela del
lavoro.
 
          Note all'art. 19, comma 1:
              - La  legge  22 maggio 1978, n. 194, recante "Norme per
          la  tutela  sociale  della  maternita'  e sull'interruzione
          volontaria  della gravidanza", e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  del 22 maggio 1978, n. 140. Si riportano i testi
          degli articoli 4, 5 e 6:
              "Art. 4. Per l'interruzione volontaria della gravidanza
          entro   i   primi  novanta  giorni,  la  donna  che  accusi
          circostanze  per le quali la prosecuzione della gravidanza,
          il  parto o la maternita' comporterebbero un serio pericolo
          per  la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo
          stato  di  salute,  o  alle  sue  condizioni  economiche, o
          sociali  o familiari, o alle circostanze in cui e' avvenuto
          il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni
          del  concepito,  si  rivolge  ad  un  consultorio  pubblico
          istituito  ai  sensi  dell'art.  2, lettera a), della legge
          29 luglio 1975, n. 405, o a una struttura socio-sanitaria a
          cio'  abilitata  dalla  regione,  o  a  un  medico  di  sua
          fiducia.".
              "Art. 5. Il consultorio e la struttura socio-sanitaria;
          oltre  a  dover  garantire i necessari accertamenti medici,
          hanno  il  compito  in  ogni caso, e specialmente quando la
          richiesta  di  interruzione  della  gravidanza sia motivata
          dall'incidenza  delle  condizioni  economiche, o sociali, o
          familiari  sulla salute della gestante, di esaminare con la
          donna  e  con  il  padre  del  concepito,  ove  la donna lo
          consenta,  nel rispetto della dignita' e della riservatezza
          della  donna  e  della  persona  indicata  come  padre  del
          concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di
          aiutarla  a  rimuovere  le  cause  che la porterebbero alla
          interruzione  della gravidanza, di metterla in grado di far
          valere  i  suoi  diritti  di  lavoratrice  e  di  madre, di
          promuovere  ogni  opportuno  intervento atto a sostenere la
          donna,  offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la
          gravidanza sia dopo il parto.
              Quando  la  donna  si  rivolge al medico di sua fiducia
          questi  compie  gli  accertamenti  sanitari  necessari, nel
          rispetto  della  dignita'  e  della  liberta'  della donna;
          valuta  con  la  donna stessa e con il padre del concepito,
          ove  la  donna  lo  consenta, nel rispetto della dignita' e
          della  riservatezza  della  donna  e della persona indicata
          come padre del concepito, anche sulla base dell'esito degli
          accertamenti   di   cui   sopra,   le  circostanze  che  la
          determinano  a chiedere l'interruzione della gravidanza; la
          informa  sui  diritti a lei spettanti e sugli interventi di
          carattere  sociale  cui  puo'  fare  ricorso,  nonche'  sui
          consultori e le strutture socio-sanitarie.
              Quando  il  medico  del  consultorio  o della struttura
          sociosanitaria,   o   il   medico   di  fiducia,  riscontra
          l'esistenza   di   condizioni   tali   da  rendere  urgente
          l'intervento,   rilascia   immediatamente   alla  donna  un
          certificato  attestante  l'urgenza. Con tale certificato la
          donna stessa puo' presentarsi ad una delle sedi autorizzate
          a praticare la interruzione della gravidanza.
              Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine
          dell'incontro  il  medico del consultorio o della struttura
          socio-sanitaria,  o  il  medico  di fiducia, di fronte alla
          richiesta  della  donna di interrompere la gravidanza sulla
          base delle circostanze di cui all'art. 4, le rilascia copia
          di  un  documento, firmato anche dalla donna, attestante lo
          stato  di  gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a
          soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la
          donna  puo' presentarsi, per ottenere la interruzione della
          gravidanza,  sulla base del documento rilasciatole ai sensi
          del presente comma, presso una delle sedi autorizzate.".
              "Art.  6.  L'interruzione  volontaria della gravidanza,
          dopo i primi novanta giorni, puo' essere praticata:
                a) quando  la  gravidanza  o  il  parto comportino un
          grave pericolo per la vita della donna;
                b) quando  siano  accertati  processi patologici, tra
          cui  quelli  relativi  a rilevanti anomalie o malformazioni
          del  nascituro,  che  determinino  un grave pericolo per la
          salute fisica o psichica della donna.".
          Nota all'art. 19, comma 2:
              - L'art. 17 della citata legge n. 194/1978 reca:
              "Art.  17.  Chiunque  cagiona  ad  una  donna per colpa
          l'interruzione della gravidanza e' punito con la reclusione
          da tre mesi a due anni.
              Chiunque  cagiona  ad  una  donna  per  colpa  un parto
          prematuro   e'  punito  con  la  pena  prevista  dal  comma
          precedente, diminuita fino alla meta'.
              Nei  casi previsti dai commi precedenti, se il fatto e'
          commesso  con  la violazione delle norme poste a tutela del
          lavoro la pena e' aumentata.".