Art. 23.
                       Calcolo dell'indennita'
             (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 16)

  1.  Agli effetti della determinazione della misura dell'indennita',
per  retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera
del   periodo   di   paga  quadrisettimanale  o  mensile  scaduto  ed
immediatamente  precedente  a  quello  nel  corso  del quale ha avuto
inizio il congedo di maternita'.
  2.  Al  suddetto  importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo
alla  gratifica  natalizia o alla tredicesima mensilita' e agli altri
premi o mensilita' o trattamenti accessori eventualmente erogati alla
lavoratrice.
  3.  Concorrono  a  formare  la retribuzione gli stessi elementi che
vengono   considerati   agli   effetti   della  determinazione  delle
prestazioni   dell'assicurazione   obbligatoria   per  le  indennita'
economiche di malattia.
  4.  Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo
che   si   ottiene   dividendo  per  trenta  l'importo  totale  della
retribuzione  del  mese  precedente  a  quello nel corso del quale ha
avuto  inizio  il  congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svolto
l'intero  periodo  lavorativo mensile per sospensione del rapporto di
lavoro  con diritto alla conservazione del posto per interruzione del
rapporto  stesso  o per recente assunzione si applica quanto previsto
al comma 5, lettera c).
  5.  Nei  confronti  delle  operaie  dei  settori  non agricoli, per
retribuzione media globale giornaliera s'intende:
    a)  nei  casi  in  cui,  o  per  contratto  di  lavoro  o  per la
effettuazione   di   ore  di  lavoro  straordinario,  l'orario  medio
effettivamente  praticato  superi  le otto ore giornaliere, l'importo
che  si  ottiene  dividendo  l'ammontare complessivo degli emolumenti
percepiti  nel  periodo di paga preso in considerazione per il numero
dei giorni lavorati o comunque retribuiti;
    b)  nei  casi  in  cui,  o per esigenze organizzative contingenti
dell'azienda  o  per particolari ragioni di carattere personale della
lavoratrice,   l'orario   medio   effettivamente   praticato  risulti
inferiore  a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria,
l'importo  che  si  ottiene  dividendo  l'ammontare complessivo degli
emolumenti  percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per
il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente
ottenuto  per  il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal
contratto  stesso.  Nei  casi in cui i contratti di lavoro prevedano,
nell'ambito  di  una  settimana,  un  orario di lavoro identico per i
primi  cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto
giorno,  l'orario  giornaliero e' quello che si ottiene dividendo per
sei  il  numero  complessivo  delle  ore settimanali contrattualmente
stabilite;
    c)  in  tutti  gli altri casi, l'importo che si ottiene dividendo
l'ammontare  complessivo  degli  emolumenti  percepiti nel periodo di
paga  preso  in  considerazione  per  il numero di giorni lavorati, o
comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.