Art. 12.
                  Accertamento dell'alcole etilico
  1. I misuratori di cui al comma 1 dell'articolo 33 del testo unico,
da  utilizzare ai fini dell'accertamento dell'alcole etilico, sono di
tipo  volumetrico  e  sono  muniti  di  prelevatori automatici per la
raccolta  di un campione, d'ora in avanti denominato "saggio", aventi
capacita'  tale  da  garantire  il  funzionamento continuativo per un
periodo di almeno quindici giorni. L'impianto di produzione e' dotato
del recipiente collettore di cui al comma 4 del predetto articolo 33,
montato  su  bilico o tarato, con capacita' minima tale da consentire
lo stoccaggio della produzione di almeno tre giorni e massima fino ad
un  limite  stabilito  dall'UTF  tenendo  presenti  le esigenze della
sicurezza  fiscale;  la  determinazione  dell'alcole  raccolto  nello
stesso e' effettuata riportandone il volume alla temperatura di 20oC.
La  determinazione  a  mezzo  misuratore volumetrico e quella a mezzo
recipiente   collettore,  quest'ultima  d'ora  in  avanti  denominata
"determinazione  diretta",  sono effettuate dal personale finanziario
in contraddittorio con il fabbricante.
  2.  Puo' prescindersi dall'installazione del prelevatore automatico
di  cui  al comma 1, nel caso di produzione delle cosiddette "teste e
code" o di impianti di portata massima non superiore a 300 litri/ora;
in  tali  evenienze, come titolo alcolometrico volumico del saggio e'
assunta  la media ponderale delle gradazioni relative alle operazioni
di determinazione diretta cui il saggio medesimo si riferisce.
  3.   L'impianto   di   produzione   completo  del  misuratore,  del
prelevatore  automatico di campioni e del recipiente collettore viene
suggellato secondo le modalita' stabilite dall'Agenzia.
  4.  In  caso  di  guasti  al  misuratore  o  di rottura di suggelli
applicati   sia   al   misuratore   medesimo   sia   ad  altre  parti
dell'apparecchio   di   distillazione   ed   in   caso   di   rotture
dell'apparecchio  di distillazione o di parti di esso, ne viene fatta
immediata   denuncia   all'ufficio  finanziario  di  fabbrica  o,  in
mancanza,  all'UTF;  se  l'alcole fuoriesce dall'apparecchio prima di
arrivare  al  recipiente  collettore  o  se  fuoriesce dal recipiente
collettore  medesimo,  viene  sospesa  la  lavorazione. Quando non si
verifica  alcuna  fuoriuscita  di  alcole,  come pure in occasione di
riparazioni  o  di  cambio  del  misuratore, la quantificazione della
produzione  e'  effettuata  mediante  determinazione  diretta, per il
tempo  strettamente  necessario  all'espletamento della riparazione o
della sostituzione e, comunque, per non piu' di due mesi, trascorsi i
quali  la  lavorazione  viene  sospesa.  Qualora  si siano verificate
perdite  di  alcole,  la  determinazione  e'  effettuata in base alla
potenzialita'  dell'impianto  e  ad  ogni altro elemento utile per la
valutazione della produzione.
  5.  La  determinazione  dei  quantitativi  di alcole prodotti dagli
impianti  aventi  i  requisiti  di  cui all'articolo 33, comma 2, del
testo  unico,  i  cui  esercenti  abbiano  fatto richiesta all'UTF di
essere   assoggettati   a  tassazione  forfetaria,  qualora  non  sia
applicabile  la  procedura prevista dal comma 3 del suddetto articolo
e'  effettuata  sulla  base di elementi tecnici ed operativi rilevati
dall'UTF   e   debitamente  verbalizzati.  L'accisa  viene  liquidata
dall'UTF  sulla base della comunicazione di lavorazione presentata ai
sensi dell'articolo 5, comma 3, del presente regolamento e notificata
all'esercente  con  la procedura di cui all'articolo 14, comma 1, del
testo  unico; in alternativa, l'esercente puo' allegare alla suddetta
comunicazione,  al  momento  della sua presentazione, fotocopia della
documentazione attestante il pagamento dell'accisa. L'esercente tiene
il   registro  di  carico  e  scarico  delle  materie  prime  di  cui
all'articolo  7, comma 1, lettera a) e prende in carico la produzione
effettiva,  da  esso  stesso  accertata,  su  apposito registro, allo
scarico  del  quale  riporta  le  partite estratte dall'impianto, con
riferimento  agli  estremi dei documenti di accompagnamento, nonche',
mensilmente,  i  quantitativi  destinati  al  proprio  uso familiare,
trasferiti,  senza  emissione di documenti, nella propria abitazione,
qualora la stessa possa essere considerata pertinenza della fabbrica;
qualora  non  si  verifichi  la  suddetta  condizione,  la detenzione
nell'abitazione  e'  soggetta  alla  disciplina di carattere generale
prevista,  per i depositi per uso privato, dall'articolo 20, comma 4,
del presente regolamento.
 
          Note all'art. 12:
              -  Per  il testo dell'art. 33, comma 1, del testo unico
          si vedano le note alle premesse.
              - Il testo dell'art. 14, comma 1, del testo unico e' il
          seguente:
              "Art.  14  (Recuperi  e  rimborsi dell'accisa). - 1. Le
          somme dovute a titolo d'imposta o indebitamente abbuonate o
          restituite  si  esigono  con  la  procedura  di riscossione
          coattiva prevista dal decreto del Presidente della Republca
          28 gennaio  1988,  n. 43, e successive modificazioni. Prima
          di  avviare  tale procedura gli uffici spediscono, mediante
          raccomandata  postale,  un  avviso di pagamento fissando un
          termine  di  15  giorni per l'adempimento, decorrente dalla
          data di spedizione del predetto avviso.".