Art. 12. Accertamento dell'alcole etilico 1. I misuratori di cui al comma 1 dell'articolo 33 del testo unico, da utilizzare ai fini dell'accertamento dell'alcole etilico, sono di tipo volumetrico e sono muniti di prelevatori automatici per la raccolta di un campione, d'ora in avanti denominato "saggio", aventi capacita' tale da garantire il funzionamento continuativo per un periodo di almeno quindici giorni. L'impianto di produzione e' dotato del recipiente collettore di cui al comma 4 del predetto articolo 33, montato su bilico o tarato, con capacita' minima tale da consentire lo stoccaggio della produzione di almeno tre giorni e massima fino ad un limite stabilito dall'UTF tenendo presenti le esigenze della sicurezza fiscale; la determinazione dell'alcole raccolto nello stesso e' effettuata riportandone il volume alla temperatura di 20oC. La determinazione a mezzo misuratore volumetrico e quella a mezzo recipiente collettore, quest'ultima d'ora in avanti denominata "determinazione diretta", sono effettuate dal personale finanziario in contraddittorio con il fabbricante. 2. Puo' prescindersi dall'installazione del prelevatore automatico di cui al comma 1, nel caso di produzione delle cosiddette "teste e code" o di impianti di portata massima non superiore a 300 litri/ora; in tali evenienze, come titolo alcolometrico volumico del saggio e' assunta la media ponderale delle gradazioni relative alle operazioni di determinazione diretta cui il saggio medesimo si riferisce. 3. L'impianto di produzione completo del misuratore, del prelevatore automatico di campioni e del recipiente collettore viene suggellato secondo le modalita' stabilite dall'Agenzia. 4. In caso di guasti al misuratore o di rottura di suggelli applicati sia al misuratore medesimo sia ad altre parti dell'apparecchio di distillazione ed in caso di rotture dell'apparecchio di distillazione o di parti di esso, ne viene fatta immediata denuncia all'ufficio finanziario di fabbrica o, in mancanza, all'UTF; se l'alcole fuoriesce dall'apparecchio prima di arrivare al recipiente collettore o se fuoriesce dal recipiente collettore medesimo, viene sospesa la lavorazione. Quando non si verifica alcuna fuoriuscita di alcole, come pure in occasione di riparazioni o di cambio del misuratore, la quantificazione della produzione e' effettuata mediante determinazione diretta, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della riparazione o della sostituzione e, comunque, per non piu' di due mesi, trascorsi i quali la lavorazione viene sospesa. Qualora si siano verificate perdite di alcole, la determinazione e' effettuata in base alla potenzialita' dell'impianto e ad ogni altro elemento utile per la valutazione della produzione. 5. La determinazione dei quantitativi di alcole prodotti dagli impianti aventi i requisiti di cui all'articolo 33, comma 2, del testo unico, i cui esercenti abbiano fatto richiesta all'UTF di essere assoggettati a tassazione forfetaria, qualora non sia applicabile la procedura prevista dal comma 3 del suddetto articolo e' effettuata sulla base di elementi tecnici ed operativi rilevati dall'UTF e debitamente verbalizzati. L'accisa viene liquidata dall'UTF sulla base della comunicazione di lavorazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del presente regolamento e notificata all'esercente con la procedura di cui all'articolo 14, comma 1, del testo unico; in alternativa, l'esercente puo' allegare alla suddetta comunicazione, al momento della sua presentazione, fotocopia della documentazione attestante il pagamento dell'accisa. L'esercente tiene il registro di carico e scarico delle materie prime di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) e prende in carico la produzione effettiva, da esso stesso accertata, su apposito registro, allo scarico del quale riporta le partite estratte dall'impianto, con riferimento agli estremi dei documenti di accompagnamento, nonche', mensilmente, i quantitativi destinati al proprio uso familiare, trasferiti, senza emissione di documenti, nella propria abitazione, qualora la stessa possa essere considerata pertinenza della fabbrica; qualora non si verifichi la suddetta condizione, la detenzione nell'abitazione e' soggetta alla disciplina di carattere generale prevista, per i depositi per uso privato, dall'articolo 20, comma 4, del presente regolamento.
Note all'art. 12: - Per il testo dell'art. 33, comma 1, del testo unico si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 14, comma 1, del testo unico e' il seguente: "Art. 14 (Recuperi e rimborsi dell'accisa). - 1. Le somme dovute a titolo d'imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto del Presidente della Republca 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni. Prima di avviare tale procedura gli uffici spediscono, mediante raccomandata postale, un avviso di pagamento fissando un termine di 15 giorni per l'adempimento, decorrente dalla data di spedizione del predetto avviso.".