Art. 13.
Accertamento del vino e delle bevande  fermentate  diverse dal vino e
                             dalla birra
  1.  In  vigenza  dell'aliquota  d'accisa zero, l'accertamento della
produzione  del  vino  e  delle bevande fermentate diverse dal vino e
dalla  birra  presso  i depositi fiscali e' effettuata dall'UTF sulla
base del prospetto annuale di cui all'articolo 8, comma 1.
  2.  Le  bevande  fermentate  diverse dal vino e dalla birra, se non
vengono   destinate   all'alimentazione  umana,  sono  soggette  alla
disciplina di cui ai commi 7 e 9 dell'articolo 23.