Art. 13. Accertamento del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra 1. In vigenza dell'aliquota d'accisa zero, l'accertamento della produzione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra presso i depositi fiscali e' effettuata dall'UTF sulla base del prospetto annuale di cui all'articolo 8, comma 1. 2. Le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, se non vengono destinate all'alimentazione umana, sono soggette alla disciplina di cui ai commi 7 e 9 dell'articolo 23.